Cassazione civile Sez. II Ordinanza n. 8515 del 06/04/2018

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Venerdi 11 Maggio 2018
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo - Presidente -

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - Consigliere -

Dott. SABATO Raffaele - Consigliere -

Dott. SCARPA Antonio - Consigliere -

Dott. CASADONTE Annamaria - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2867/2014 proposto da:

R.A.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Silvio Pellico 2 int. A/7, presso lo studio dell'avvocato Francesca Crimi, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Sergio Camerino;

- ricorrente -

contro

Condominio (OMISSIS) in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, Via G. Ferrari 35, presso lo studio dell'avvocato Massimo Filippo Marzi, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Marino Almansi;

- controricorrente -

e contro

D.C.L., M.L., F.P., Z.P., B.A., P.P., Fa.Fe., S.R., S.T., S.A.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 2253/2013 della Corte d'appello di Venezia, depositata il 02/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/12/2017 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha chiesto rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

che:

1. R.A.A. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 2253 depositata il 2/10/2013 con la quale è stato respinto il gravame dallo stesso proposto nei confronti della sentenza del Tribunale di Venezia n. 2025/2006. Il giudice di prime cure era stato investito dell'impugnazione ex art. 1137 c.c., della Delib. assunta 4 giugno 2003 dall'assemblea del Condominio "(OMISSIS)" con la quale si invitava il condomino R. alla restituzione della stanza sita al piano terreno e da lui adibita a biblioteca personale, al contempo versando al condominio somme di danaro variate nel tempo. Il tribunale adito aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere stante l'intervenuta sostituzione della delibera impugnata con altra successiva del 9 gennaio 2004, con la quale il condominio aveva deciso di proporre al R. la stipula di un regolare contratto di locazione avente ad oggetto la stanza, di durata annuale e rinnovabile automaticamente, per un canone mensile di Euro 250,00, con l'invito all'amministratore del condominio a dare incarico all'avv.to Almansi di adottare tutte le opportune iniziative giudiziarie nel caso il R. non accettasse la proposta. Inoltre aveva condannato l'odierno ricorrente alla rifusione delle spese in applicazione della soccombenza virtuale. ...

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