E’ nulla e non inesistente la notifica di un atto eseguita in un luogo diverso dalla residenza del destinatario.
Venerdi 11 Maggio 2018 |
Questo è quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10846/2018, pubblicata il 4 maggio scorso, con la quale i Giudici di Piazza Cavour hanno ribadito quanto chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza nr. 14916 del 20/07/2016 secondo la quale:
“la nozione di inesistenza della notificazione debba essere definita in termini assolutamente rigorosi” ravvisabili, oltre che in caso di mancanza materiale dell’atto, nell’ipotesi in cui venga posta in essere “un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell’atto”;
“Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto. Ne consegue che i vizi relativi alla individuazione di detto luogo, anche qualora esso si rilevi privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell’articolo 291 cod.proc.civ”.
IL CASO: Nell’ambito di un giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, la Corte di Appello dichiarava per inesistenza della notifica l’improcedibilità dell’appello avverso la sentenza di primo grado con la quale il Tribunale aveva rigettato la domanda di accertamento promossa nei confronti degli eredi di un debitore.
L’appello era stato dichiarato improcedibile in quanto l’appellante aveva notificato il gravame agli eredi del debitore defunto presso la residenza di quest’ultimo, oltre l’anno del decesso. Secondo la Corte territoriale, la notifica era inesistente in quanto la stessa doveva essere eseguita presso il domicilio dei destinatari. La sentenza di secondo grado, veniva, pertanto impugnata in Cassazione dall’appellante.
LA DECISIONE: la Corte di Cassazione con l’ordinanza in commento, ha:
ritenuto fondato il ricorso e nell’accoglierlo ha rinviato la causa alla Corte di Appello, in diversa costituzione, la quale dovrà tenere conto del suindicato principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite;
evidenziato che nel caso esaminato non ricorre un ipotesi di radicale inesistenza della notifica, in quanto la carenza del procedimento notificatorio riguarda esclusivamente l’erronea individuazione del luogo ove esso è stato eseguito.
Cassazione civile Sez. VI - Lavoro Ordinanza n. 10846 del 04/05/2018