La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 34352/2023, si è pronunciata in merito alla configurabilità del reato di guida in stato di ebbrezza nel caso di guida di bicicletta.
Martedi 5 Settembre 2023 |
Il caso: Tizio, alla guida di una bicicletta, cadeva per terra e la polizia giudiziaria intervenuta sul posto lo trovava in stato di alterazione psicofisica, confermato dagli accertamenti effettuati sia con riferimento all'ebbrezza alcolica (tasso alcolemico accertato pari a 1,5, g/l), sia con riferimento alla positività ai cannabinoidi.
La Corte d'Appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di condanna di Tizio in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv cod. pen., 186, comma 2, e 187, comma 1, d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, eliminava la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, confermando nel resto.
Tizio a mezzo del proprio difensore ricorre in Cassazione, deducendo, per quel che in questa sede interessa, violazione di legge e vizio di motivazione per essere stata ritenuta applicabile la disciplina di cui agli artt. 186 e 187 CdS, anche in caso di conduzione di bicicletta.
Secondo il difensore le fattispecie penali in esame non sarebbero configurabili nell'ipotesi oggetto del giudizio, se non attraverso una applicazione analogica, vietata in materia penale.
Per la Cassazione la censura è infondata:
a) la pronuncia è conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, autorevolmente sostenuto dalle Sezioni Unite, secondo cui il reato di guida in stato di ebbrezza ben può essere commesso attraverso la conduzione di una bicicletta, posto che anche tale mezzo è idoneo a interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale, ferma la inapplicabilità concreta delle sanzioni amministrative accessorie previste per tale reato, come, ad es.,la sospensione della patente di guida, non praticabile nel caso in cui per la guida del mezzo non sia prevista abilitazione
b) nel caso di specie, la Corte, dando atto della ricorrenza di entrambe le ipotesi di reato contestate, ha revocato, in ossequio al dictum su indicato, la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida.