Chi risponde dei danni causati ai beni condominiali nel caso di lavori di adeguamento dell’impianto telefonico centrale? La compagnia telefonica o l’impresa appaltatrice dei lavori?
Lunedi 15 Maggio 2017 |
Recentemente della questione si è occupata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9197/2017 del 10 aprile 2017 statuendo che la responsabilità è della compagnia telefonica, anche nel caso in cui quest’ultima abbia incaricato per l’esecuzione dei lavori e la riparazione dei danni una ditta appaltatrice.
IL CASO: La vicenda sottoposta all’esame dei Giudici di Piazza Cavour trae origine dalla richiesta di condanna al pagamento delle spese necessarie per il ripristino degli intonaci e della tinteggiatura delle parti condominiali avanzata da un Condominio nei confronti di una compagnia telefonica a seguito dei lavori di centralizzazione degli impianti telefonici eseguiti da quest’ultima. Nel corso del giudizio venivano chiamate in causa l’impresa appaltatrice e la sua assicurazione. In primo grado veniva dichiarata l’esclusiva responsabilità della compagnia telefonica con condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni in favore del Condominio. La sentenza di primo grado veniva confermata anche in appello. La Corte di Appello osservava che la compagnia telefonica si era impegnata nei confronti del condominio ad eseguire i lavori di ripristino degli intonaci e delle tinteggiature conseguenti ai lavori dell’adeguamento dell’impianto telefonico nello stabile condominiale e nessuna rilevanza era da attribuire al fatto che la compagnia telefonica per l’esecuzione dei suddetti lavori si era rivolta ad una terza impresa. Avverso la sentenza di appello proponeva ricorso per Cassazione la compagnia telefonica.
LA DECISIONE: I Supremi Giudici di Legittimità con la sentenza in commento hanno rigettato il ricorso e condannato la compagnia telefonica al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del condominio evidenziando che “colui che accede all’altrui proprietà per lo svolgimento di opere necessarie alla manutenzione di propri beni ha, invero, l’obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi ad opera finita, eliminando ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall’intervento, senza che su tale obbligo di ripristino possa spiegare influenza l’eventuale inadempimento dell’appaltatore incaricato dell’esecuzione dei necessari lavori.”