Nota all’Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Roma – Sezione V^ Civile depositata l’1.2.2017
Venerdi 12 Maggio 2017 |
Una ditta richiedeva e otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento di crediti vantati nei confronti di un Condominio; sia il giudizio di opposizione sia il successivo appello proposti dal debitore venivano rigettati, così diventando il credito definitivamente esigibile.
Senonché, in virtù del mancato spontaneo pagamento di quanto stabilito dalla Corte territoriale, la creditrice proponeva ricorso ex art. 702 bis c.p.c., richiedendo al debitore il nome dei singoli condomini morosi e la quota parte di credito da loro dovuta in base alle tabelle millesimali oltre alla condanna in capo all’amministratore, ai sensi del combinato disposto degli art.li 63 disp. att. c.c. e 614 bis c.p.c., al versamento di una somma di denaro per il ritardo nella predetta comunicazione.
Si costituiva, quindi, il Condominio deducendo che i nominativi e gli importi dovuti da ciascuno erano già a conoscenza della ricorrente, secondo la corrispondenza offerta in giudizio: in realtà il Giudice constatava che la prodotta corrispondenza era anteriore al deposito della sentenza di secondo grado – ormai passata in giudicato - e che, di conseguenza, il Condominio resistente non aveva dato prova, suo onere, del fatto impeditivo, modificativo e/o estintivo del credito.
Pertanto, posto che l’art. 63 disp. att. c.c. dispone che il Condominio, e per esso il suo amministratore, abbia l’obbligo di comunicare al proprio creditore insoddisfatto i dati dei condomini morosi e che l’art. 614 bis c.p.c. prevede, a carico dell’obbligato, la condanna di una somma per l’eventuale ritardo nell’esecuzione della condanna stessa e che questa sia relazionata al credito vantato, il Tribunale romano ha condannato il Condominio al pagamento di € 2.000,00 per ogni mese di ritardo nella comunicazione, facendo decorrere il termine dalla data della notificazione del ricorso, oltre alla condanna delle spese del giudizio.