Cassazione civile Sez. II Sentenza del 10/04/2017 n.9197

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Lunedi 15 Maggio 2017
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina - Presidente -

Dott. D’ASCOLA Pasquale - Consigliere 

Dott. PICARONI Elisa - Consigliere -

Dott. SCALISI Antonino - Consigliere -

Dott. SCARPA Antonio - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24170/2012 proposto da:

TELECOM ITALIA SPA, (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato GIOVAMBATTISTA SGROMO, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 95, presso lo studio dell'avvocato PANCRAZIO CUTELLE', che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA CUTELLE';

- controricorrente -

e contro

MILANO ASSICURAZIONI SPA, FALLIMENTO (OMISSIS) SPA IN LIQUIDAZIONE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 818/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

uditi gli Avvocati Sgromo e Pancrazio Cutellè;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Telecom Italia S.p.a. ha proposto ricorso, articolato in quattro motivi, avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 818/2012, depositata il 15/02/2012, che aveva rigettato l'appello proposto dalla stessa Telecom Italia contro la sentenza n. 8717/2004 del Tribunale di Roma.

Il Condominio di (OMISSIS), si difende con controricorso. Rimangono altresì intimati, senza svolgere attività difensive, il Fallimento (OMISSIS) S.p.A. e la Milano Assicurazioni S.p.A..

Il giudizio aveva avuto inizio con citazione del 23 giugno 1994 notificata dal Condominio di (OMISSIS), allora SIP (ora Telecom Italia S.p.a.) per ottenerne la condanna al pagamento delle spese occorrenti per il ripristino degli intonaci e della tinteggiatura dell'edificio condominiale a seguito dell'esecuzione dei lavori di centralizzazione degli impianti telefonici. Venivano chiamate in causa la CGD s.r.l. (poi (OMISSIS) S.p.a.), indicata dalla convenuta SIP come impresa esecutrice delle opere, e di seguito la Milano Assicurazioni, assicuratrice della CGD. Il giudizio di primo grado veniva anche interrotto per il fallimento della (OMISSIS) S.p.A. e quindi riassunto nei confronti del Fallimento di quella, e terminava con sentenza n. 8717/2004 del Tribunale di Roma, la quale dichiarava l'esclusiva responsabilità della Telecom Italiana S.p.a., condannandola a risarcire al Condominio di (OMISSIS), la somma di Euro 5.061,27, mentre rigettava le domande di garanzia nei confronti dei terzi chiamati Fallimento (OMISSIS) S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A.. ...

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