Con la risoluzione N.15/E l'Agenzia delle Entrate ha chiarito definitivamente il corretto ambito di applicazione dell' Art. 14, comma 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (c.d. legge di stabilità 2012).
"Possono eseguire le liquidazioni trimestrali IVA i contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 400 mila euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni, ovvero a 700 mila euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.
Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività, senza distinta annotazione dei corrispettivi, il limite di riferimento di cui al comma 2 del medesimo articolo 7 è elevato a 700 mila euro relativamente a tutte le attività esercitate.
L’innalzamento dei limiti monetari ha effetto anche con riferimento alla previsione di cui alla lettera b) del comma 1 dell' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 542 del 1999, nel senso che i contribuenti che non superano le nuove soglie ed optano per la periodicità trimestrale, qualora evidenzino un saldo finale a debito, devono effettuare il versamento del conguaglio:
Fonte: Agenzia delle Entrate.