Domenica 17 Luglio 2011 |
Con la sentenza n. 14507 del 1 luglio 2011 la Corte di Cassazione affronta ancora una volta l'argomento spinoso della sicurezza sul lavoro, ribadendo un importantissimo principio, peraltro già affermato in altre precedenti pronunce (Cass. Sez. lav. 08/04/2002 n. 5024).
In essa la Corte sancisce l'obbligo per il datore di lavoro di garantire la salute del lavoratore in quanto bene primario e indisponibile anche in relazione a condotte volontarie e di segno contrario, con la conseguenza che il datore di lavoro è comunque responsabile ex art. 2087 c.c. per l'infortunio subito dal dipendente nell'esercizio dell'attività lavorativa anche quando il lavoratore abbia tenuto una condotta imprudente, ma sia dimostrato che tale condotta fu determinata o anche solo agevolata da un assetto organizzativo del lavoro non rispettoso delle norma antinfortunistiche.
Naturalmente, continua la Corte, tale responsabilità sussiste quando il datore, pur conoscendo (o pur ignorando colpevolmente) l'assetto organizzativo deficitario sotto il profilo “sicurezza”, abbia omesso di apportare tutti quegli accorgimenti che avrebbero eliminato ogni fonte di pericolo per il lavoratore in quel determinato contesto lavorativo.