Con la legge n. 112 del 12/07/2011 è stata istituita l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, che, come recita l'art. 1, ha il compito di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone minori di età, conformemente a quanto sancito dalle convenzioni internazionali, e in particolare dalla Convenzione dei diritti del fanciullo, la c.d. Convenzione di New York del 1989.
Le competenze attribuite alla neonata Autorità sono molteplici: essa ha il compito di promuovere l'attuazione dei principi e delle direttive sancite nella legislazione nazionale e internazionale in materia di tutela dei diritti dell'infanzia, può esprimere pareri al Governo su disegni di legge del Governo medesimo e sui progetti di legge all'esame delle Camere in materia di tutela dell'infanzia, collabora con gli Enti e Istituzioni a livello nazionale e locale al fine di delineare delle linee comuni di azione nell'ambito delle politiche volte alla tutela dell'infanzia; ha anche poteri di vigilanza, nel senso che l'Autorità può prendere in esame, anche d'ufficio situazioni generali e particolari delle quali è venuta a conoscenza in cui è possibile ravvisare la violazione o il rischio di violazione dei diritti dei minori, ivi comprese quelli riferibili ai messi di informazione, eventualmente segnalandole agli organismi a cui spetta il potere di controllo o di sanzione
In quest'ottica, l'Autorità può quindi segnalare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni situazioni di disagio di persone minorenni o anche situazioni di abuso su persone minori di età che abbiano rilevanza penale.
Più in generale, l'Autorità ha compiti consultivi, propositivi e di controllo per tutto ciò che riguarda la tutela dei minori e ad essa chiunque può segnalare violazioni o situazioni di rischio in cui si trovino coinvolti persone minori di età.
La legge, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 19 luglio 2011, entrerà in vigore il 3 agosto prossimo.