Nuovi orizzonti del crimine transnazionale

Nuovi orizzonti del crimine transnazionale
Venerdi 19 Luglio 2024

La criminalità organizzata transnazionale è una forma coordinata e continuata di criminalità organizzata che esula dai soli confini nazionali. In Dottrina, la criminalità transnazionale è stata definita da alcuni Autori come una serie di “attività criminali che si estendono in diversi Paesi e che violano le leggi di diversi Paesi”.

Essa costituisce una branca della criminologia che analizza le cause di un insieme di effetti nefasti sulla democrazia, sull'economia, sulle infiltrazioni negli assetti nazionali e le inibizioni sullo sviluppo dei settori produttivi.

Si teme, infatti, che i gruppi criminali abbiano il potere di controllare o,quanto meno, inficiare, la sicurezza di tutti i Paesi a livello mondiale.

Studi recenti dimostrano che le definizioni sulla criminalità organizzata transnazionale variano in base ad un continuum: «al quale limite estremo c'è chi vede la criminalità in termini di ampie gerarchie organizzate che sono strutturate in seno a delle corporazioni, mentre all'altro limite estremo c'è chi ritiene che la criminalità, per la maggior parte, tende ad essere organizzata in base ai principi di flessibilità ed adattamento»

(così Williams P., Savona E.U. (1996). The United Nations and Transnational Organized Crime. Abington, Oxon.: Frank Cass Publishers).

Unanime ,fra gli studiosi della materia, è la convinzione che il futuro terreno di scontro tra le Agenzie di controllo ed il crimine organizzato sarà sempre più costituito dal mondo delle informazioni cibernetiche e la necessità di apprestaare nuove difese a tutela della collettività e delle sue attività economiche.

La criminalità organizzata transnazionale si avvale,invero,di tutte le nuove opportunità offerte dalla globalizzazione dei mercati e dall’utilizzo delle nuove tecnologie di comunica zione e di gestione dell’informazione per perpetrare i propri fini illeciti attraverso una variegata serie di crimini estesi a livello globale.

Su tali presupposti,con la Legge 16.03.2006 n°146 venne ratificata dal Parlamento Italiano la Convenzione dell’ONU sul crimine trasnazionale che poneva fine ad un vuoto normativo nella disciplina della delicata materia.

In particolare,veniva definita la nstura del"reato transnazionale".un reato punito con la pena della reclusione,qualora sia originato da un gruppo criminale organizzato, nonché:

a) sia commesso in più di uno Stato;

b) sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione,

direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

c) sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

d) sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Si trattava di un notevole passo in avanti nella direzione del controllo della criminalità e dei fenomeni criminosi internazionali, divenuti,negli anni,molto rilevanti.

Scrisse,in proposito,l’allora Segretario dell’ONU,Kofi Annan,che “gli stessi mezzi tecnologici che sostengono la globalizzazione e l’espansione transnazionale della società civile, forniscono l’infrastruttura per l’espansione di una rete globale di «società incivile»- criminalità organizzata, trafficanti di droga, riciclaggio di denaro e terroristi”.

La natura internazionale dell’attività di riciclaggio dei proventi di provenienza illecita, ad es.,conferma che proprio questa attività criminale potrebbe risultare avvantaggiata dallo sviluppo della tecnologia informatica specie nelle comunicazioni,difficilmente intercettabili dalle Forze dell’Ordine.

Tale nuova forma di criminalità è divenuta,così,una grave minaccia ai sistemi economici e finanziari di tutti gli Stati e deve essere contrastata efficacemente a livello internazionale anche con nuovi strumenti penali,come si dirà oltre (2).

I gruppi criminali che operano su mercati transnazionali,infatti, presentano delle caratte- ristiche peculiari quali la flessibilità e l’alto livello di organizzazione, che complicano il lavoro delle Autorità di investigazione e di tutti quegli Organi e Istituzioni che cercano di prevenire e contrastare le attività criminali.

Considerando che la criminalità organizzata si è ramificata in una dimensione transna zionale, si comprende come sia necessario che la lotta per contrastare questo fenomeno imponga,innanzitutto, la circolazione delle informazioni ed una maggiore cooperazione tra le varie Polizie dei singoli Paesi coinvolti.

L’elemento che contribuisce a differenziare la criminalità transnazionale da quella nazionale risiede proprio nel fatto che la prima viola le leggi penali di diverse giurisdizioni mentre la seconda si limita a violare la legislazione penale di un singolo Stato.

Ma non vi è una separazione netta tra le due figure criminali posto che, sempre più spesso,le organizzazioni nazionali si saldano con quelle rappresentate dai detenuti provenienti da altri Paesi all’interno del sistema carcerario favorendo l’avvento di nuove alleanze con conseguenze imprevedibili per la Collettività. .

Si tratta,comunque,di connotare una nuova fattispecie di difficile e complessa definizione,posto che «nell’ordinamento internazionale– come evidenzia Laura Ferola in una recente pubblicazione (2 bis) – il modello delittuoso riconducibile alla nozione di criminalità organizzata è stato disciplinato solo in epoca recentissima».mentre, di fatto, sta assumendo nuove sfaccettature.

Lo conferma il fatto che non esiste ancora una nozione uniforme della condotta criminosa a tali livelli e tanto meno un regime sanzionatorio uniforme per tutti i Paesi.

Sul punto,infatti,è stato osservato che mentre la criminalità organizzata è studiata da decenni, «la dimensione specifica della transnazionalità – osserva la studiosa – è oggetto di analisi scientifica solo da poco tempo>..

Nondimeno,è possibile risalire ad alcune caratteristiche comuni quali :

a. “la partecipazione del singolo ad un’organizzazione tendenzialmente stabile, formata da più persone, fondata su forti valori associati, allo scopo di commettere una serie inde finita di reati»;

b. «l’effettuazione di reati tipici (in particolare il riciclaggio, la tratta di esseri umani, il traffico di migranti)”;

c.«la realizzazione di profitti derivanti non solo da azioni illecite, ma anche da attività lecite»;

d.«l’uso frequente di mezzi di pressione (dalla corruzione all’omicidio, alla strage) per coartare la volontà di organismi pubblici e privati».

Nell’ambito di una definizione del concetto di criminalità organizzata,alcune positive indicazioni,sebbene non esaustive, sono intervenute da parte della Unione Europea.

In proposito vanno ricordate la «Convenzione istitutiva dell’Europol» e la «Convenzione relativa all’estradizione tra gli Stati membri».

In particolare,il «Piano di azione contro la criminalità organizzata», varato dal Consiglio europeo di Dublino nel 1996,ha segnato un’altra tappa importante poiché con tale strumento viene,per la prima volta,delineata “una prospettiva strategica a carattere di globalità, prevedendo un quadro unitario e organico di misure per la cui attuazione vengono chiaramente fissati uno scadenziario e i soggetti responsabili».(2-ter)

L’Organizzazione criminale è stata definita come «un’Associazione criminale strutturata che agisce in modo concertato allo scopo di commettere una pluralità di reati».

E'stato,inoltre,autorevolmente sostenuto da un grande economista,il compianto Priof. Bruno Amoroso,che"economia e criminalità sono due fenomeni distinti che, tuttavia, spesso si intersecano nella storia dell'umanità".(2-quater)

Intrecci,collusioni,incursioni dell'uno nel campo dell'altro sono stati e sono parte della vita quotidiana di tutti o quasi tutti i Paesi Occidentali

Si è sempre ritenuto,in passato,che un certo grado di criminalità era considerato patolo- gico ed inevitabile nell'economia degli Stati moderni ma la loro differenza strutturale li rendeva distinti,distinguibili ed individuabili, premessa questa per poter estirpare la criminalità dall'economia.

La crescita della criminalità è,invece,giunta a soffocare l'economia e da qui discende la sua inconciliabilità.

Si aprono. quindi, nuovi orizzonti e campi di azione per il crimine divenuti,negli ultimi tempi, incontrollabili secondo le vecchie metodologie di intervento adottate ma ormai obsolete....

Il ruolo dello Stato e delle Istituzioni è sempre stato quello di proteggere l'economia ed il mercato dalla criminalità,tuttavia,da qualche decennio,nelle economie del Mondo più ricco e sviluppato,dei capitali,dei mercati divenuti mondiali e della globalizzazione,in cui l'economia viaggia ormai su internet, non è più così !!ì.

In questa fase le nuove tecnologie sono divenute gli strumenti del nuovo dominio nelle mani di una nuova alleanza illecita tra Governi cd "canaglia",mafie transnazionali e banche compiacenti. specie per quanto concerne il finanziamento del nuovo e rilevante fenomeno del terrorismo internazionale che ha assunto anch’esso connotati diversi dalle origini tradizionali ben individuabili dalle Forze di sicurezza..

Tuttavia,in uno Stato di diritto,che esercita il controllo del territorio ed impone il rispetto della legge a tutti i cittadini,anche con la forza,non può essere ammessa la presenza di un Anti-Stato poiché lo stesso Stato ha i mezzi e gli uomini necessari a fronteggiarlo e sconfiggerlo.

Per contro,di difficile attuazione appare il controllo delle Mafie internazionali che seguono percorsi diversi,dissimulano le proprie attività nei c.d."paradisi fiscali",riciclano i capitali, acquistano direttamente o indirettamente sul mercato globale beni e servizi ma anche droga,armi ed organi destinati ai trapianti,oltre ai proventi della tratta dei nuovi schiavi.

e così sfuggono a qualsiasi controllo..

Le grandi banche internazionali,che operano sul mercato dei capitali e delle transazioni mondiali, non si sono mai chieste in alcun modo da dove provengano quei soldi in base al principio, diffuso a tutti i livelli ed in tutto il Mondo, secondo il quale "pecunia non olet ".

Lo "stato del Mondo" è, quindi, oggi molto più grave nella misura in cui occorre trovare dei rimedi ad una situazione in crescente sviluppo nelle mani di una criminalità diversa dal consueto che sfugge ai modelli tradizionali ma che aspira,tuttavia, a controllare i traffici economici globali indirizzando i lucrosi proventi di tale attività per finanziare altri traffici illeciti in una spirale crescente e negativa per l'economia contemporanea globaliz- zata..

Si può ,pertanto, affermare,in base a tali considerazioni,che la criminalità contempo- ranea non è quindi al potere ma è il potere,come è stato più volte autorevolmente soste nuto dagli studiosi(3)

In questo quadro preoccupante si parla,sempre più spesso, della piaga dei trapianti e della necessità di trapianti,di nuove frontiere della scienza,di clonazione,di cellule staminali,di regolamentare la materia della inseminazione artificiale ma nessuno rammenta che il grande commercio mondiale di organi umani rappresenta un nuovo business,come la tratta dei migranti per essere schiavizzati nei lavori più pesanti, ripristinato in larga scala in tutto il Mondo,come anche quello odioso dei bambini da trapiantare,attribuito a deviazioni personali,ai pedofili ed a biechi sfruttatori della immi grazione clandestina.

Il risultato è un sistema economico "drogato", capace di garantire alla splendida Unione Europea, impegnata a ricercare regole comuni per disciplinare i fenomeni criminali e sanzionarli in maniera uniforme,una nuova forma di accumulazione primitiva di capitali alimentata dai flussi di migranti che provengono,soprattutto,da terre martoriate che ven gono oggi colonizzate esportando un modello di vita occidentale che non tiene conto del "gap" tecnologico in cui essi versano e che provoca la spasmodica ricerca dei mezzi per conseguire il modello da emulare anche ricorrendo ai traffici illeciti ed alla criminalità.

La criminalità organizzata transnazionale si avvale,quindi,di tutte le nuove opportunità offerte dall’utilizzo delle nuove tecnologie di comunicazione e di gestione dell’informa zione per perpetrare i propri fini nell’illecito attraverso una variegata serie di crimini estesi a livello globale.

Sono tutti nuovi fenomeni criminali di cui si riconosce la pur rilevante gravità per la società contemporanea ma per i quali si insiste sulla loro marginalità rispetto ai flussi sani della finanza e dell'economia globale.

Alla "tolleranza zero" -come ha osservato giustamente la prestigiosa Rivista "Le Monde Diplomatique" - a cui si fa appello contro il piccolo delinquente prodotto dalla precarietà e dalla disoccupazione,si risponde con la "repressione zero" verso la grande criminalità finanziaria (4) dimenticandosi di ricordare che tutte le forme di criminalità, dalle più piccole a quelle più grandi, hanno un unico collante che le unifica e le fonde con i circuiti dell'economia e la finanza.

In questo contesto la nuova economia globale,fondata su transazioni finanziarie ed operazioni telematiche,è divenuta un sistema anonimo di arricchimento che si è sostituito alla realtà del mercato che, ormai. è capace di fondere e riciclare i grandi capitali accu mulati dall'economia criminale attraverso la moneta virtuale..

La moderna economia della globalizzazione e di internet si basa sui cinque pilastri della criminalità economica alla ricerca dei “Nuovi Orizzonti” in cui intervenire:

a) le transazioni finanziarie illecite

b) il commercio di armi e materiali tossico -nocivi;

c) il commercio di organi per i trapianti e la tratta dei Migranti;

d) il commercio delle droghe naturali e di sintesi;

e) l'inquinamento ed il saccheggio della natura e dell'ambiente;

f) la criminalità informatica che si nutre del risparmio altrui depredandolo.

A titolo esemplificativo,il "fatturato" della prostituzione è in Paesi come l'Italia almeno pari a quello di interi settori produttivi come il tessile e l'abbigliamento e nonostante tale fenomeno sia ancora oggetto di regolamentazione specie negli aspetti relativi allo sfrutta mento ed al traffico di prostitute dai Paesi extracomunitari (5)

Anche il commercio di organi è anch'esso parte integrante della nuova economia ed ha le sue borse mondiali (6).

Se a queste forme si aggiungono le frodi telematiche, le contraffazioni, la pirateria informatica, ecc., tutti fenomeni a dimensione transnazionale e quindi ad alto contenuto tecnologico, si arriva ad un totale di molto superiore ai 1.000 miliardi di dollari annui, cioè a circa il 20% del commercio mondiale.

E' stato sostenuto che il computer è "uno strumento stupido che si è trasformato in una sorta di fonte primaria di criminalità” (7)

E' divenuto,quindi,necessario definire il concetto di "computer-crime"con il quale si intende il crimine commesso con l'uso (ed abuso) del computer e delle comunicazioni internet nonché in relazione alle problematiche legate alla applicazione di norme penali specifiche e come tali,di volta in volta,"tipizzate" dal Legislatore.

Va comunque sottolineata l'importanza dei processi comunicativi e del linguaggio utilizzato a livello globale attraverso Internet per stabilire la sua capacità di influire sulle attività ovvero sulle coscienze dello o degli interlocutori di volta in volta interconnessi (9) ovvero sulla stessa economia aziendale interferendo sulla libertà e segretezza delle comunicazioni oltre che sulle regole economiche e giuridiche del commercio globale.

Nel 1982 uno scrittore di fantascienza (8) inventò il termne "ciberspazio" utilizzato in seguito per definire lo spazio virtuale in cui vengono consumati in tutto o in parte i crimini legati al settore informatico e telematico.

Per fare un esempio palmare,basti pensare che la motivazione di fondo di un computer-crime è stata individuata nel desiderio di vendetta nei confronti dell'Azienda, fattore che ha originato numerosi crimini.(10).

Il computer-crime è,dunque, divenuto un fenomeno criminale nuovo,tutto da definire,ma che risulta anch'esso riconducibile, per i suoi influssi nefasti, allo sviluppo dell’economia globale.

In questa ottica di crescente preoccupazione derivante dalla necessità di assicurare una efficace cybersicurezza ad Enti,Banche ed Aziende pubbliche e private è stata emanata la legge 28 giugno 2024,n. 90 recante «Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici» che entra in vigore il 17 luglio 2024.

In sintesi,tra le materie interessate dall’intervento del Legislatore, per effetto della nuova legge, recante disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici,molteplici sono state le modificazioni apposte al regime sanzionatorio del codice penale.

Infatti, l’articolo 16 della legge n. 90 del 2024, rimaneggiato nel corso dell’esame della Camera dei Deputati,reca modifiche al codice penale in materia di prevenzione e contrasto dei reati informatici

La prima disposizione legislativa oggetto di modifiche è l’art. 240 c.p. che, come è noto, regolamenta la confisca.

Nel caso di truffa aggravata a norma dell’art. 640, co. 2, n. 2-ter, c.p. introdotto dalla Legge, è sempre ordinata la confisca dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione di tale illecito penale, nonché dei beni che ne costituiscono il profitto o il prodotto ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di cui il colpevole ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto, se non è possibile eseguire la confisca del profitto o del prodotto diretti.

La nuova normativa apporta,ancora,altre modifiche finalizzate a un inasprimento della risposta sanzionatoria in relazione ad alcuni reati, tra cui quelli di agli artt. 615-ter c.p. (accesso abusivo a un sistema informatico o telematico), 615-quater c.p. (detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici o telematici), 617-bis c.p. (detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche), 617-quater c.p. (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche), 617-quinquies c.p. (detenzione, diffusione e installazione abusiva di appa recchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche), 617-sexies c.p. (falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche).

Inoltre,l’art. 16, co. 1, lett. d), della Legge ha abrogato l’art. 615-quinquies c.p. che, nel prevedere il delitto di detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, statuiva sia la reclusione che la multa.

La Legge inserisce nel codice penale dell’art. 639-ter in materia di circostanze attenuanti per i delitti di cui agli artt. del codice penale 629, terzo comma, introdotto dalle lett. l) (Estorsione mediante reati informatici (…)), 635-ter (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità), 635-quater.1 (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico) e 635-quinquies, modificato alla lett. q) (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse)”,dove si dispone che: “nel capo I del titolo tredicesimo del libro secondo, dopo l’articolo 639-bis e’ aggiunto il seguente: «Art. 639-ter (Circostanze attenuanti). – Le pene comminate per i delitti di cui agli articoli 629, terzo comma, 635-ter, 635-quater.1 e 635-quinquies sono diminuite quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita’. Le pene comminate per i delitti di cui al primo comma sono diminuite dalla meta’ a due terzi per chi si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova o nel recupero dei proventi dei delitti o degli strumenti utilizzati per la commissione degli stessi. Non si applica il divieto di cui all’articolo 69, quarto comma»”.

In particolare, sono “previste: una circostanza attenuante a effetto comune (diminuzione della pena fino a un terzo) quando il fatto sia di lieve entità, avuto riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità o alle circostanze dell’azione o alla particolare tenuità del danno o del pericolo (primo comma del nuovo art. 639-ter); una circostanza attenuante a effetto speciale (diminuzione della pena dalla metà a due terzi) in favore di chi si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze, anche aiutando concretamente l’autorità giudiziaria o l’autorità di polizia nella raccolta di prove o nel recupero dei proventi dei delitti o degli strumenti utilizzati per la commissione degli stessi (secondo comma del nuovo art. 639-quater)”.

Ad ogni modo, alle “predette attenuanti non si applica il divieto di prevalenza sancito dall’art. 69, quarto comma, c.p.”

La legge sanziona più rigorosamente le truffe consumate attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, prefigurando così la ricorrenza degli estremi della minorata difesa del contraente più debole, ossia il cliente finale allettato dall’offerta artificiosamente camuffata come vantaggiosa.

Si tratta,indubbiamente,di un provvedimento per arginare un fenomeno che sta diven tanto ogni giorno più diffuso a livello internazionale anche se è lecito dubitare se sia suffi ciente ad impedire il perpetrarsi di un reato di cui è molto difficile, sulla rete internet, individuarne l’autore per sanzionarlo..

A ciò si aggiungono alcune modifiche al Codice di Procedura Penale tese a estendere alle fattispecie di criminalità informatica più gravi talune delle previsioni processuali riservate ai reati di maggiore allarme sociale, tra cui, merita ricordare la modifica all’art. 51, comma 3-quinquies, c.p.p., volta a integrare l’elenco dei reati informatici rispetto a cui le funzioni del P.M. in primo grado sono svolte dalla Procura Distrettuale Antimafia per il contrasto della criminalità transnazionale..

Per il Legislatore occorre anche istituire la figura del referente per la cybersicurezza, il quale deve essere individuato in ragione delle sue specifiche professionalità e competenze possedute nella materia. Tale soggetto, il cui nominativo deve essere obbligatoriamente comunicato all’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, svolge anzitutto la funzione di punto di contatto unico dell’amministrazione con tale autorità in merito a quanto previsto dalla legge e dalle normative settoriali in materia di cybersicurezza.

In conclusione,è pur vero che l’attuale incapacità della società contemporanea di fronteggiare i nuovi fenomeni criminali si misura non tanto sulle nuove forme della crimi nalità quanto sulla povertà ed inefficacia dei rimedi che si propongono da talune parti.

Non va,comunque, dimenticato che il compianto Giudice Paolo Borsellino ribadiva conti nuamente che “il silenzio è il più grande alleato della mafia”.

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NOTE

(1) pubblicata su G.U. n.85 del 11-4-2006- Suppl. Ord. n.91 e da Altalex.it;v. per la Convenzione il sito www.unodc.org

(2) così U.Savona ed altri,Processi di globalizzazione e criminalità organizzata ,1998

(2-bis)v.Laura Ferola, in Grotius.Rubettino Editore

(2-ter) v.Ferola, op.citata

(2-quater) B.Amoroso , Economia e criminalità (3) B.Amoroso, op.cit.

(4) Le Monde Diplomatique, Avril 2000, p. 5.

(5) v.dello stesso autore,Le proposte di legge di regolamentazione della prostituzione,in Filodiritto.com ,Aprile 2003

(6) La più nota è quella di Mosca: 3000 dollari per un rene, 8000 dollari per il fegato ed altri organi interni. Da 15000 a 20000 dollari per il cuore.

(7) Negrotti,L'ombra di Wells e la società informatizzata,pag. 229 ss,Franco Angeli,1986

(8) Sterling ,Giro di vite contro gli hacker,Milano 1993, pag.11

(9) v.Serra - Strano,Nuove frontiere della criminalità, Giuffré , pag.3 ss

(10) Farr, Electronic criminals, Mc Graw Hill ,New York,1975


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