Per il Tribunale di Roma, il verbale dell'assemblea condominiale ha natura meramente ricognitiva e non costitutiva della delibera: può quindi essere trascritto e completato in un momento successivo alla riunione, senza che ciò comporti l'invalidità della decisione assunta, purché il testo definitivo resti fedele a quanto realmente deliberato in sede assembleare.
Delibera condominiale in seconda convocazione: la Cassazione nella sentenza n. 13856/2026 ribadisce che, ai sensi dell'art. 1136, comma 3, c. c. , la validità della deliberazione esige non solo che i voti favorevoli rappresentino almeno un terzo del valore dell'edificio, ma anche che i millesimi dei favorevoli superino quelli dei contrari. Una delibera approvata da 58 condomini su 61 ma con millesimi ...