Martedi 2 Maggio 2017
Obblighi di segnalazione dell'autovelox da parte dell’amministrazione.
Di Eugenia Parisi.

Nota alla sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 537 del 22. 3. 2017.

La vicenda nasce dall’impugnazione di un’ordinanza prefettizia che aveva condannato il presunto trasgressore del limite di velocità a pagare il doppio della condanna edittale: sicché costui, ai sensi dell’art. 205 CDS, adiva il competente Giudice di Pace per la declaratoria di nullità o di ...

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Commento alla Sentenza del Tribunale di Genova n. 3769 del 14 dicembre 2016.
Martedi 7 Febbraio 2017
Condominio: la contrarietà alle pattuizioni volontarie non è motivo d'invalidità della delibera.
Di Eugenia Parisi.

A mezzo di una procedura stragiudiziale di mediazione, alcuni condomini avevano determinato quale sarebbe dovuta essere la procedura di affidamento ed esecuzione di futuri lavori che il condominio avrebbe dovuto affrontare: secondo i promotori di tale accordo, quanto ivi stabilito avrebbe dovuto essere applicato in sede di assemblea condominiale per la decisione dell'affidamento degli incarichi di lavoro.

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Cassazione Civile n. 12982/2009.
Mercoledi 9 Settembre 2009
Il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio rende non modificabili le disposizioni di natura economica anche dopo la sentenza di nullità
Di Anna Andreani.
La recentissima sentenza della Corte di Cassazione n. 12982/09 ha confermato e ribadito un principio di diritto già enunciato dalla stessa Corte nel 2001, con la sentenza n. 4202 del 23 marzo: in essa si stabilisce sostanzialmente che se nel giudizio con il quale sia stata chiesta la cessazione degli effetti civili di un matrimonio concordatario venga accertata la spettanza, ad una delle parti, dell'assegno di divorzio, ed una volta che su di essa si sia formato il giudicato, la relativa statuizione si rende intangibile ai sensi dell'art. 2909 cod. civ. anche nel caso in cui successivamente ad essa sopravvenga la delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio.

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Corte d'Appello di Napoli, 11-05-2007.
Martedi 8 Settembre 2009
Corte d'Appello Napoli: diritto all'assegno divorzile anche dopo nullità del matrimonio
Di Anna Andreani.

Una sentenza che ribadisce quanto stabilito da Cass. Civ. n. 4202 del 23 marzo 2001 e ripreso successivamente anche da Cass. Civ. n. 12982/2009.

Corte d'Appello Napoli, 11-05-2007 (decr. ) - M. B. c. P.

Una volta formatosi il giudicato sulla sentenza del Tribunale civile che attribuisce il diritto all'assegno divorzile, il sopravvenire della dichiarazione di nullità del matrimonio da parte del Tribunale Ecclesiastico non può determinare il venir meno del diritto alla percezione dell'assegno de quo. Il coniuge che non abbia fatto valere nel corso del giudizio di divorzio il vizio, che affettava il vincolo matrimoniale, non può, dunque, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, far valere la nullità del matrimonio in seguito dichiarata dai Tribunali Ecclesiastici e delibata in Italia, quale causa sopravvenuta di modifica delle statuizioni di carattere patrimoniale della sentenza di divorzio. Resta tuttavia utile la delibazione della sentenza ecclesiastica poiché, incidendo su di uno status, è destinata per propria natura a spiegare effetti su di una serie di rapporti o situazioni soggettive, che non necessariamente sono toccate dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio (elide in radice lo stato di coniugato; elide in radice, ex tunc, i rapporti di affinità; per il caso di matrimonio contratto in violazione del divieto di cui all'art. 86 c. c. , elide ex tunc lo stato di bigamia). Il rapporto tra sentenza di divorzio e successiva sentenza di nullità delibata in Italia va inteso in termini di adattamento, nel senso che la seconda potrà inserirsi nei soli spazi per i quali non entri in conflitto con l'altra decisione ormai intangibile.

Svolgimento del processo

Letti gli atti ed udito il relatore, premesso che:

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