Corte d'Appello Napoli: diritto all'assegno divorzile anche dopo nullitą del matrimonio

Corte d'Appello di Napoli, 11-05-2007.
Corte d'Appello Napoli: diritto all'assegno divorzile anche dopo nullitą del matrimonio
Una sentenza che ribadisce quanto stabilito da Cass. Civ. n. 4202 del 23 marzo 2001 e ripreso successivamente anche da Cass. Civ. n. 12982/2009.
Martedi 8 Settembre 2009

Corte d'Appello Napoli, 11-05-2007 (decr.) - M.B. c. P.

Una volta formatosi il giudicato sulla sentenza del Tribunale civile che attribuisce il diritto all'assegno divorzile, il sopravvenire della dichiarazione di nullità del matrimonio da parte del Tribunale Ecclesiastico non può determinare il venir meno del diritto alla percezione dell'assegno de quo. Il coniuge che non abbia fatto valere nel corso del giudizio di divorzio il vizio, che affettava il vincolo matrimoniale, non può, dunque, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, far valere la nullità del matrimonio in seguito dichiarata dai Tribunali Ecclesiastici e delibata in Italia, quale causa sopravvenuta di modifica delle statuizioni di carattere patrimoniale della sentenza di divorzio. Resta tuttavia utile la delibazione della sentenza ecclesiastica poiché, incidendo su di uno status, è destinata per propria natura a spiegare effetti su di una serie di rapporti o situazioni soggettive, che non necessariamente sono toccate dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio (elide in radice lo stato di coniugato; elide in radice, ex tunc, i rapporti di affinità; per il caso di matrimonio contratto in violazione del divieto di cui all'art. 86 c.c., elide ex tunc lo stato di bigamia). Il rapporto tra sentenza di divorzio e successiva sentenza di nullità delibata in Italia va inteso in termini di adattamento, nel senso che la seconda potrà inserirsi nei soli spazi per i quali non entri in conflitto con l'altra decisione ormai intangibile.

Svolgimento del processo

Letti gli atti ed udito il relatore, premesso che:

Il Tribunale di Napoli con decreto 29.11.2006 ha respinto il ricorso, osservando, in sintesi, che: a) la sentenza n. 11793/2005 della Corte di Cassazione pronunziata tra le parti a definizione di un giudizio di opposizione all'esecuzione intentato dal M. per opporsi alla riscossione coattiva dell'assegno avviata dalla moglie, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente non ha modificato il precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità, circa l'irrilevanza della dichiarazione di nullità del matrimonio religioso come causa di elisione dell'assegno divorzile in precedenza attribuito con sentenza passata in giudicato; b) tale principio si fonda sul rilievo che con l'accordo del 1984 di modifica del concordato è stata abolita la riserva di giurisdizione in materia di accertamento della nullità del matrimonio concordatario a favore dei Tribunali Ecclesiastici prevista dall'art. 34 del concordato del 1929, sicché, presupponendo la sentenza di cessazione degli effetti civili l'esistenza di un matrimonio valido ed efficace, dare rilievo alla successiva dichiarazione di nullità comporterebbe una violazione del giudicato già formatosi sul punto; onde deve escludersi che alla delibazione della pronunzia di nullità del matrimonio emessa dai Tribunali Ecclesiastici consegua automaticamente la revoca dell'assegno divorzile; c) le deduzioni circa il mutamento delle condizioni patrimoniali degli ex coniugi non sono fondate, poiché gli acquisti immobiliari della P. risalgono ad epoca anteriore al divorzio, mentre il prezzo ricavato dalla successiva vendita di uno degli immobili, di cui ella era solo comproprietaria (Lire 13.446.000) non è tale da modificare gli equilibri patrimoniali; e) non vi è prova ammissibile del fatto che la figlia F. sia divenuta economicamente indipendente. Il M. ha proposto reclamo, deducendo che: 1) il Tribunale ha orientato la propria decisione come se si trattasse di dirimere il conflitto tra una sentenza italiana ed una ecclesiastica, senza considerare che con la delibazione la sentenza, che ha dichiarato la nullità del matrimonio, è stata recepita dal nostro ordinamento ed ha lo stesso rilievo di una sentenza italiana di nullità matrimoniale; 2) esso poi ha erroneamente ritenuto che la sentenza di divorzio contenga in sé, come presupposto indefettibile, l'accertamento implicito della validità del vincolo matrimoniale, mentre in realtà nessun accertamento, neppure implicito, sul punto è chiesto dal giudizio di divorzio; 3) non ha considerato che il sopravvenire della dichiarazione di nullità del matrimonio non può non costituire giustificato motivo di revisione della disciplina dei rapporti tra gli ex coniugi, né che l'assegno di divorzio presuppone lo stato di divorziato, mentre la pronunzia di nullità del matrimonio recide ex tunc il vincolo coniugale e ripristina lo stato di persona non coniugata, così travolgendo necessariamente gli effetti della pronunzia di divorzio; 4) in tal senso va intesa anche la sentenza n. 11793/05 della Corte di Cassazione, pronunziata inter partes, che non avrebbe indicato come mezzo processuale, attraverso il quale far valere le pretese del M., il ricorso ex art. 9 legge n. 898/70, se avesse ritenuto che la dichiarazione di nullità del matrimonio non potesse valere come fatto sopravvenuto idoneo ad incidere sul regime dei rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi, così superando la tesi dell'in-tangibilità del giudicato propugnata da Cass. n. 4202/2001; 5) anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 329/2001 ha chiarito che, poiché i due istituti sono sostanzialmente diversi, non è illegittimo che le conseguenze patrimoniali della nullità del matrimonio siano disciplinate in modo diverso rispetto a quelle del divorzio, ammonendo che solo il legislatore potrebbe modificare il sistema vigente nella prospettiva dell'accostamento delle due discipline; 6) in ogni caso il Tribunale non ha valutato adeguatamente la documentazione riguardante la dedotta modificazione della situazione patrimoniale della P. ed ha errato nel non assumere come informatori i soggetti che avevano reso le dichiarazioni scritte attraverso la cui produzione si era inteso dimostrare che la figlia F. ha trovato occupazione.

La P. si è costituita, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del reclamo. È intervenuto il P.G., che si è rimesso alle valutazioni della Corte, non essendovi interessi di minori da tutelare. Sono stati ascoltati come informatori i soggetti, che avevano reso le dichiarazioni scritte, di cui al punto n. 6) del reclamo. .").

Osserva, quanto segue

1. La tesi della resistente, secondo cui il reclamo sarebbe inammissibile poiché proposto nei confronti della sola P., senza evocare in giudizio la figlia F., alla quale si vuol sottrarre l'assegno di concorso al mantenimento fissato con la sentenza di divorzio, non merita adesione.

L'assegno, di cui si discute, è percepito dalla madre iure proprio (a titolo di concorso dell'altro genitore alle spese che ella sostiene per provvedere al mantenimento della figlia, che vive con lei e che si assume essere ancora non autosufficiente dal punto di vista economico), così come stabilito nella sentenza di divorzio, che non ha mai subito modificazioni nel senso di un'attribuzione diretta dell'assegno alla figlia, e non ex capite filiae, onde è lei l'unica legittimata ad agire e contraddire sul punto (Cass. 13.2.2003 n. 2147).

2. Il problema dei rapporti tra la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio e l'anteriore giudicato di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è stato affrontato, di recente, dalla Corte di Cassazione in due occasioni ed in entrambi i casi la Corte regolatrice è giunta alla conclusione che, una volta formatosi il giudicato sulla sentenza che attribuisce il diritto all'assegno divorzile, il sopravvenire della dichiarazione di nullità del matrimonio non può determinare il venir meno del diritto alla percezione dell'assegno.

Il primo arresto in tal senso fu operato da Cass. 18.4.97 n. 3345, che in un passaggio poco felice della motivazione (ripreso inopportunamente dal Tribunale nel provvedimento reclamato) sostenne che la sentenza di divorzio contenesse in ogni caso un'implicita valutazione della validità del vincolo, nei limiti di un accertamento incidenter tantum. Ritornando sul punto, la più recente Cass. 23.3.2001 n. 4202 ha rivisto tale passaggio ed ha chiarito che, poiché le decisioni riguardanti uno status non possono esser adottate incidenter tantum, l'esistenza e la validità del matrimonio, pur costituendo un presupposto della sentenza di divorzio, non formano nel relativo giudizio oggetto di uno specifico ed espresso accertamento, che sia suscettibile di passare in giudicato, con la conseguenza che il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio non impedisce la successiva delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio.

Il problema del giudicato si pone, dunque, solo riguardo al capo della sentenza di divorzio, che disciplina i rapporti economici tra gli ex coniugi ed in ordine ad esso merita adesione l'insegnamento della suprema Corte, che, al contrario di quanto sostiene il reclamante, non appare affetto da pregiudizi ideologici e si preoccupa solo di risolvere il problema del conflitto tra due sentenze che hanno efficacia nell'ordinamento italiano, limitandosi semplice mente (per meritevole attenzione tesa ad evitare pronunzie, che possano trovarsi in contrasto con gli impegni assunti a livello internazionale dalla Stato) a rilevare che con l'art. 8 dell'accordo del 18.2.1984 la Repubblica Italiana si è impegnata a riconoscere effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico e a dichiarare efficaci le sentenze di nullità pronunziate dai Tribunali Ecclesiastici, facendo così venir meno il vincolo matrimoniale, ma ha riservato a sé la disciplina delle conseguenze della dichiarazione di nullità, che poi con propria scelta legislativa non vincolata internazionalmente ha operato con il richiamo agli artt. 129 e 129/bis c.c..

3. Poiché con la revisione del concordato operata con l'accordo del 1984 è venuta meno la riserva di giurisdizione in favore dei Tribunali Ecclesiastici sulle cause di nullità dei matrimoni concordatari (Cass., ss.uu., 13.2.93 n. 1824; Cass. 18.4.97 n. 3345; id. 19.11.99 n. 12867, con le quali non è in contrasto con C. Cost. 1.12.93 n. 421, che si è limitata a dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27.5.29 n. 810, nella parte in cui dava esecuzione all'art. 34 del concordato del 1929, ponendo la riserva di giurisdizione, poiché questo è da ritenersi abrogato per effetto dell'accordo del 1984, onde non si è pronunzia ex professo sulla conservazione o abolizione della riserva di giurisdizione), il coniuge che sia parte di un giudizio di divorzio e che, essendo consapevole (come nel caso in esame, in cui la nullità del matrimonio è stata pronunziata per l'esclusione da parte del M. dell'indissolubilità del vincolo) di un vizio idoneo a determinare la nullità del matrimonio secondo il diritto canonico, voglia far valere tale situazione, al fine di ottenere che i rapporti patrimoniali con l'ex coniuge siano regolati dagli art. 129 e 129/bis c.c., può (non essendovi più l'impedimento della riserva di giurisdizione) e deve farlo in quella sede, poiché, in mancanza, il principio per cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile implica che il capo della sentenza che riguarda i rapporti patrimoniali non possa in seguito esser posto in discussione in conseguenza della successiva delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio.

A ciò non osta il principio per cui le sentenze che regolano i rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi vengano emanate rebus sic stantibus e possano quindi esser modificate, con il procedimento di cui all'art. 9 della legge n. 898/70, non tanto perché i giustificati motivi presi in considerazione dalla ci-tata norma possano consistere solo in circostanze che abbia alterato il preesistente assetto economico delle parti, ma perché la caratteristica essenziale richiesta dalla legge è che tali motivi siano "sopravvenuti", sicché non possono esser fatte valere in quella sede situazioni preesistenti alla sentenza di divorzio (considerate o meno da quella sentenza, poiché anche se non dedotte erano deducibili e restano quindi coperte dal giudicato, destinato a cedere solo rispetto a situazioni sopravvenute: Cass. 25.8.05 n. 17320; id. 2.11.04 n. 21049) e tra queste di certo rientra l'esistenza del vizio, che affetta il sacramento nuziale, che per sua natura è coevo al matrimonio e quindi inevitabilmente preesistente alla pronunzia di divorzio. Ed è questo, appunto, che ha affermato anche Cass. n. 4202/2001 (mal riportata sul punto dal decreto reclamato, che così ha suscitato una delle critiche sollevate dal reclamante, che è facile superare precisando l'esatta portata dell'affermazione), la quale ha posto in evidenza che non possono considerarsi motivi sopravvenuti idonei a consentire la modifica delle disposizioni patrimoniali della sentenza di divorzio circostanze (quali la nullità del vincolo) che sarebbero state impeditive dell'emanazione della sentenza o dell'attribuzione dell'assegno, che non possono incidere sul giudicato, se non nei limiti consentiti dal rimedio della revocazione.

Si deve, perciò, concludere che il coniuge che non abbia fatto valere nel corso del giudizio di divorzio il vizio, che affettava il vincolo matrimoniale, non può, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, far valere la nullità del matrimonio in seguito dichiarata dai Tribunali Ecclesiastici e delibata in Italia, quale causa sopravvenuta di modifica delle statuizioni di carattere patrimoniale della sentenza di divorzio.

Ciò non rende inutile la delibazione della sentenza ecclesiastica, come sostiene il reclamante, poiché la suddetta sentenza, incidendo su di uno status, è destinata per propria natura a spiegare effetti su di una serie di rapporti o situazioni soggettive, che non necessariamente sono toccate dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio (ad es.: elide in radice lo stato di coniugato, sicché in tutte le situazioni in cui esso abbia rilievo nei rapporti civili, i contraenti devono esser considerati di stato libero ex tunc; elide in radice, ex tunc, i rapporti di affinità, che nei limiti in cui sono rilevanti nei rapporti civili sono da considerare mai esistiti e non cessati dal momento del divorzio; per il caso di matrimono contratto in violazione del divieto di cui all'art. 86 c.c., elide ex tunc lo stato di bigamia). In realtà, dunque, il rapporto tra sentenza di divorzio e successiva sentenza di nullità delibata in Italia va inteso in termini di adattamento, nel senso che la seconda potrà inserirsi nei soli spazi per i quali non entri in conflitto con l'altra decisione ormai intangibile.

È vero che la sentenza di nullità del matrimonio può attribuire ex tunc all'obbligato lo status di persona libera da vincoli matrimoniali (quando non ricorrano le condizioni di cui all'art. 128 c.c. in tema di matrimonio putativo, che, in virtù dell'art. 18 della legge n. 847/1929, tuttora in vigore, disciplina anche gli effetti della nullità del matrimonio concordatario: v. Cass. 9.3.95 n. 2728), ma, a parte il rilievo che il M. non ha dedotto né dimostrato la posizione di mala fede della P., da cui potrebbe derivare l'efficacia retroattiva della pronunzia anche nei suoi confronti (sicché nel caso di specie non v'è prova del fatto che il reclamante possa invocare nei rapporti con l'ex moglie il conseguimento dello stato libero in epoca anteriore al passaggio in giudicato della sentenza n. 1450/99 di questa Corte), va osservato in via generale che l'applicazione dei principi in materia di giudicato impone che, ai fini dei rapporti patrimoniali, tale situazione frutto di un fatto deducibile e non dedotto nel giudizio di divorzio debba restare irrilevante.

4. Il più risalente ed opposto orientamento richiamato dal reclamante si è formato quando il nostro ordinamento prevedeva ancora la riserva di giurisdizione sulle cause di nullità del matrimonio concordatario in favore dei Tribunali Ecclesiastici, onde il vizio non era deducibile innanzi al giudice italiano e quindi non era coperto dal giudicato. Superata la riserva di giurisdizione, dunque, resta superato anche quell'orientamento.

L'orientamento, al quale si presta adesione, inoltre non è in contrasto né con il dictum di C. Cost. 27.9.2001 n. 329, né con la pronunzia emessa inter partes da Cass. 7.6.2005 n. 11793.

Il giudice delle leggi, premesso che la scelta di disciplinare i rapporti patrimoniali tra i contraenti di un matrimonio concordatario dichiarato nullo con il richiamo agli artt. 129 e 129/bis c.c. non è imposta dal concordato, ma è frutto di una libera opzione del legislatore italiano, ha dichiarato che non viola l'art. 3 Cost. ed il principio di laicità dello Stato il fatto che la disciplina dettata dai suddetti articoli sia diversa e meno favorevole all'ex coniuge più debole rispetto a quella dettata dalla legge sul divorzio, poiché si tratta di istituti del tutto diversi, che ben possono esser disciplinati in modo diseguale nell'ambito della discrezionalità del legislatore. Ma qui non si tratta di stabilire se (com'è ovvio che sia) alla dichiarazione di nullità del matrimonio conseguano gli effetti patrimoniali disciplinati dai suddetti articoli, ma di risolvere il problema di interferenza, che si pone quando tra le medesime parti siano state pronunziate una sentenza di divorzio ed una di nullità del matrimonio (non importa se pronunziata da giudice italiano o semplicemente recepita nel nostro ordinamento mediante delibazione), stabilendo quale dei due regimi debba prevalere e ciò non può avvenire che applicando i principi in tema di giudicato.

Come la sentenza di divorzio pronunziata dopo la dichiarazione di efficacia in Italia della sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio sarebbe destinata ad essere eliminata con la revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 5, c.p.c. (in modo che i rapporti economici tra le parti restino regolati solo dagli artt. 129 e 129/bis c.c., di cui l'interessato deve chiedere l'applicazione in un autonomo giudizio successivo a quello di delibazione), così la sentenza di delibazione della pronunzia di nullità del matrimonio (che non può contenere disposizioni definitive circa i rapporti economici tra i contraenti del matrimonio nullo, onde non si pone un problema attuale di contrasto tra giudicati riguardo alla disciplina dei rapporti patrimoniali, da risolvere in sede di revocazione, come si porrebbe se il Tribunale, adito dopo la delibazione e nonostante il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, dettasse i provvedimenti previsti dai citati articoli, ma si pone solo quello di stabilire se essa possa giustificare la modifica delle condizioni patrimoniali del divorzio), mentre non contrasta (per quanto si è detto al par. 2) con il capo della sentenza che dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non può determinare il venir meno della disciplina dei rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi dettata con gli altri capi della sentenza di divorzio, già passata in giudicato ed insensibile all'accertamento di fatti anteriori, che sarebbe stato possibile dedurre nel giudizio di divorzio. Sicché, appunto, non può esser dedotta come motivo di eliminazione dell'assegno divorzile nel procedimento ex art. 9 legge n. 898/70.

Quanto alla sentenza n. 11793/2005 della Corte di Cassazione, la lettura che ne ha fatto il giudice di primo grado è corretta; essa si limita a rilevare che, poiché i motivi sopravvenuti che giustificano la modificazione delle condizioni di divorzio non operano di per sé, ma richiedono che il giudice competente li vagli e ne tragga le debite conseguenze, mediante il procedimento camerale previsto dall'art. 9 della legge n. 898/70, l'obbligato non può opporsi all'esecuzione minacciata in base alla sentenza di divorzio, che assuma esser meritevole di modifica per fatti sopravvenuti, ma deve attivare quel procedimento, sicchè dà solo un'indicazione di rito, senza entrare nel merito della questione relativa al rapporto tra giudicato di divorzio e successiva delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio.

Basta, allora, ricordare che le questioni di rito hanno priorità logica rispetto a quelle di merito per evidenziare come l'indicazione di rito, che ha portato la suprema Corte a respingere il ricorso del M., non presupponga né possa presupporre una delibazione del merito favorevole alla tesi del ricorrente.

È vero che la sentenza in rassegna ha avuto modo di ricordare che le pronunzie di ordine patrimoniale delle sentenze di divorzio non passano mai in giudicato, essendo modificabili per giustificati motivi sopravvenuti, ma ciò non giova al reclamante, poiché, come si è avuto modo di precisare prima, tale esatta precisazione riguarda solo i motivi sopravvenuti e non quelli preesistente, che potevano e dovevano esser dedotti nel corso del giudizio di divorzio.

5. Deve, in definitiva confermarsi l'affermazione del Tribunale, secondo cui il sopravvenire della delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio non costituisce giustificato motivo sopravvenuto di modifica delle statuizioni riguardanti i rapporti patrimoniali tra i contraenti del matrimonio nullo.

Tale interpretazione non comporta che possa ritenersi non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 2909 c.c. e 9 legge n. 898/70 sollevata dal reclamante. A parte il rilievo che essa si limita al richiamo di una serie di norme costituzionali, senza l'indicazione di alcun argomento a sostegno (se non il preteso contrasto del principio sopra confermato con le pronunzie n. 329/2001 e 421/93 della Corte Costituzionale, che si è già notato non sussistere), è facile osservare che: a) il richiamo al-l'art. 7 Cost è fuori tema, poiché si discute dell'interferenza tra due sentenze di giudici italiani (tale essendo anche quella di delibazione, da cui deriva l'efficacia nel nostro ordinamento della dichiarazione di nullità del matrimonio) e poiché la scelta di regolare i rapporti tra i contraenti del matrimonio dichiarato nullo in sede ecclesiastica alla stregua degli artt. 129 e 129/bis c.c. è frutto di una libera opzione del nostro legislatore, al quale nessun obbligo in tal senso era imposto dal concordato; b) non si apprezza alcuna violazione del l'art. 29 Cost., poiché il principio affermato non pone in alcun modo in discussione il matrimonio come fondamento della famiglia (si noti, in proposito, che anche gli artt. 129 e 129/bis fanno discendere delle conseguenze economiche dal fatto che sia apparso esistente un vincolo poi dichiarato nullo, si discute, quindi, solo dell'entità della tutela, che nel caso in esame spetti al contraente più debole del matrimonio nullo, e non si afferma di certo che debba ritenersi esistente una famiglia, benché il matrimonio sia nullo), né pone in discussione l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi; c) non è di certo violato l'art. 70 Cost., poiché ci si limita al compito specifico della giurisdizione di risolvere in via di interpretazione una questione derivante dal l'interferenza di più istituti; d) non si vede, poi, come la soluzione di merito adottata violi il principio del giusto processo posto dall'art. 111, c. 1°, Cost.; d) non è violato, infine, l'art. 134 Cost., sia perché, come si è detto, le sentenze richiamate dal reclamante non affermano principi contrastanti con quel lo recepito con il presente provvedimento, sia (e più radicalmente) perché le uniche sentenza della Corte Costituzionale che fanno stato erga omnes, vincolando l'interprete, sono quelle che dichiarano l'illegittimità costituzionale di norma, mentre quelle di rigetto o di inammissibilità fanno stato solo nel procedimento nel quale è sorta l'incidente di costituzionalità (Cass. 2.12.04 n. 22601; Cass. Pen., ss.uu., 31.3.04 n. 23016).

L'altra questione di legittimità costituzionale sollevata dal reclamante è inammissibile per difetto di rilevanza. Non spetta, infatti, a questa Corte stabilire se il presente provvedimento sia o meno suscettibile di ricorso per cassazione, dovendo la questione esse valutata (ove ricorso sia proposto) dal giudice ad quem, sicché la questione non ha alcuna rilevanza ai fini del presente giudizio.

6. Si può passare, a questo punto, all'esame della doglianza del reclamante relativa alla valutazione di incompletezza ed irrilevanza degli elementi da lui addotti in via subordinata come sopravvenuti motivi di carattere economico, idonei a determinare la modificazione dell'assegno di divorzio.

Essa è solo parzialmente fondata. Deve, infatti, osservarsi che la posizione economica della P. non è sostanzialmente mutata rispetto a quella considerata dalla sentenza di divorzio, posto che: a) l'acquisto dell'usufrutto sull'appartamento sito in Giugliano, via M. tr. 37, di cui è nuda proprietaria la figlia, è anteriore alla pronunzia della sentenza di divorzio (l'atto è del 17.2.93, mentre le sentenza è del 23.6.93) ed è per di più espressamente considerato nella sentenza di divorzio (che ne parla in termini di impegno al trasferimento evidentemente perché la precisazione delle conclusioni risaliva ad epoca anteriore alla stipula del rogito e la successiva evoluzione non era stata portata a conoscenza del collegio), onde non è fatto sopravvenuto, che possa indurre a modificare l'assegno divorzile; b) il rogito del 19.6.97, come ha esattamente osservato il Tribunale, da una parte ha comportato la vendita di due unità immobiliari da parte di tutti i condomini, con acquisto da parte della P. di soli 83/1000 del prezzo (Lire 92.000.000 + 70.000.000 x 83/ 1000 = Lire 13.446.000), con un introito modesto, che non ha di certo modificato in modo rilevante la posizione economica della reclamata, e per il resto non è che la divisione di un cespite acquistato nel 1984 e sul quale i comproprietari avevano edificato in epoca anteriore al 1985, provvedendo tempestivamente al condono edilizio, sicché non ha attribuito alcunché di nuovo alla P., semplicemente sostituendo alla proprietà indivisa di due palazzine con molteplici unità abitative, la proprietà esclusiva, di valore equivalente, di un negozio (che certamente la P. possedeva in via esclusiva già nel 1985, tanto che provvide al relativo condono) e di un appartamento; nulla dunque è mutato né sul piano patrimoniale, né su quello del reddito, essendo evidente che il reddito del negozio era già percepito in via esclusiva dalla P. (che altrimenti non si sarebbe onerata del condono in qualità di titolare del possesso) e che il reddito delle unità indivise non poteva che esser ripartito tra tutti i comproprietari, sicché la P. finiva con il percepire, già prima del divorzio, come quota del reddito complessivo delle unità indivise e non possedute già in via esclusiva, un introito all'incirca equivalente a quello che poi ha potuto trarre dall'appartamento assegnatole in sede di divisione.

Il Tribunale ha errato, invece, nel non considerare che il M. si è sposato di nuovo ed è oggi padre di altri due figli (nati il 1°.2.99 ed il 15.7. 2000), onde è obbligato a provvedere ai bisogni dell'attuale famiglia con un reddito che, nulla in contrario essendo stato dedotto dalle parti, deve ritenersi esser rimasto equivalente a quello di cui godeva nel 1993 (si noti in proposito che il M. ha prodotto nei due gradi solo le dichiarazioni dei redditi attuali, ma non quella relativa al 1993, che avrebbe permesso un confronto e neppure deduce di aver subito riduzioni di reddito).

Tale fatto sopravvenuto impone una nuova modulazione dei rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi, atteso che il reddito denunziato dal M. (che si aggira negli ultimi anni intorno ad un lordo di Euro 24.000,00), in ordine alla cui congruità la reclamata non ha sollevato specifiche deduzioni, non è di certo tale da consentirgli di far fronte senza difficoltà e senza un effettivo depauperamento, al mantenimento della nuova famiglia ed al pagamento dell'assegno di divorzio. La Corte, pertanto, stima equo ridurre l'assegno divorzile, che in virtù della prevista rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT dovrebbe esser pervenuto dal giugno 2006 all'ammontare di circa Euro 362,00 (Lire 500.000 x 1,4072 : 1,0086 = Lire 700.000, pari ad Euro 362,00) alla misura di Euro 250,00, da rivalutare annualmente in base agli indici istat a partire dal mese di mese di giugno 2007.

Il minor importo è dovuto a partire dal mese di gennaio 2006 (il primo successivo alla proposizione della domanda), dovendosi tener conto per i mesi da gennaio a maggio del diverso peso della rivalutazione: Euro 250,00 : 1,0295 = Euro 242,85.

Resta fermo l'obbligo, posto dalla sentenza di divorzio, di corrispondere, oltre a tale assegno mensile, un assegno extra pari alla sua metà (infatti la sentenza di divorzio prevede la corresponsione, per la madre e per la figlia di Lire 500.000 a ciascuna delle scadenze in seguito indicate, onde deve ritenersi che esso per la metà sia a titolo di integrazione dell'assegno divorzile e per l'altra metà vada ad integrare l'assegno per il concorso al mantenimento della figlia, sicché appunto alla P. era dovuto un importo di Lire 250.000, pari alla metà dell'assegno mensile di divorzio) e cioè ad Euro 125,00, in occasione di Pasqua, Natale e Ferragosto.

7. Le informazioni assunte in secondo grado consentono di affermare che la figlia delle parti, che ha ormai 26 anni, ha conseguito una sistemazione lavorativa stabile, poiché già da un anno lavora come assistente in uno studio dentistico di Mugnano, percependo, deve ritenersi una retribuzione adeguata alle sue mansioni e quindi di certo sufficiente a consentirle di mantenersi, contribuendo anche pro quota alle spese di gestione dell'abitazione in cui vive con la madre.

Le deposizioni rese dagli informatori sono univoche, non sono contraddette da alcun elemento di segno contrario ed appaiono attendibili, tenuto conto dell'età della ragazza e del ceto sociale.

Ne discende che nulla piè è dovuto dai genitori per il suo mantenimento e che quindi l'assegno a tale titolo posto a carico del padre deve esser revocato.

8. Data la complessità dei temi trattati ed il rigetto dei motivi principali di reclamo, che tendevano all'eliminazione totale degli assegni posti a carico del M., appare equo compensare anche le spese del presente grado

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo ed in riforma del decreto impugnato, visto l'art. 9 della legge 1.12.70 n. 898, modifica come segue le disposizioni di ordine patrimoniale contenute nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 6717/93 pronunziata tra le parti dal Tribunale di Napoli il 23.6.1993:

1) riduce l'importo dell'assegno di divorzio posto a carico di M.B. ad euro 242,85 (duecentoquarantadue / 85) per il periodo dal mese di gennaio al mese di maggio 2006 ed ad euro 250,00 (duecentocinquanta / 00) per il periodo dal mese di giugno 2006 al mese di maggio 2007; tale ultimo importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati nel mese di giugno di ogni anno con prima rivalutazione nel mese di giugno 2007;

2) riduce l'importo dell'assegno extra che il M. deve corrispondere alla P. a Pasqua, Natale e ferragosto ad euro 121,42 (centoventuno / 42) per la Pasqua 2006 ed ad Euro 125,00 (centoventicinque / 00) per le successive ricorrenze; anche tale ultimo assegno sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati nel mese di giugno di ogni anno con prima rivalutazione per il versamento di ferragosto 2007;

3) revoca, a decorrere dal mese di gennaio 2006, l'assegno posto a carico del M. a titolo di concorso al mantenimento della figlia F.;

Dichiara compensate tra le parti anche le spese del presente grado.

 

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