Vittime di violenza di genere: l’arresto in flagranza differita

Vittime di violenza di genere: l’arresto in flagranza differita

La Corte di Cassazione,VI Sezione Penale,con la sentenza n.16668/24 del 20 Marzo 2024 ha dichiarato legittimo l’arresto in flagranza differita dell’autore di una violenza nei confronti della compagna per il reato di cui all’art 572 C.P..

Sabato 26 Ottobre 2024

Prima di esaminare le motivazioni della sentenza occorre effettuare un breve excursus storico dell’Istituto

  • L' istituto della flagranza differita

Come ricorda la Dottrina (v F. Piccioni,L’Arresto in flagranza differita, in La Posta del Sindaco,Marzo 2024)l’istituto della flagranza «differita»,rispetto ai concetti di “flagranza” e “quasi flagranza”, disciplinati dall’art. 382 c.p.p.,è stato,in origine, introdotto dal Legislatore nell’Ordinamento con il D.L. 24/2/2003 n. 28, convertito con modificazioni dalla L. 24/4/2003 n. 88,allo scopo di  contrastare il fenomeno della violenza in occasione delle manifestazioni sportive.

Il Decreto prevede,infatti,che, nei casi di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali sia previsto l’arresto, obbligatorio o facoltativo, ai sensi degli artt. 380 e 381 c.p.p., qualora non sia possibile procedervi immediatamente per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica,si considera comunque in stato di flagranza,colui che ne risulti l’autore, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga in maniera non equivoca il fatto,sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e,comunque, entro 48 ore dal fatto. 

Tale controverso Istituto,a causa dei numerosi dubbi di legittimità costituzionale legati alla nozione di flagranza, era stato introdotto in via provvisoria ossia fino al 30/6/2005 ma tale termine è stato in seguito prorogato più volte fino a quando con il D.L. 14/6/2019 n. 53 é stato definitivamente stabilizzato escludendo ogni riferimento temporale,

Successivamente il Legislatore ha emanato l’art. 10 c. 6-quater D.L. 20/2/2017 n. 14, convertito con modificazioni dalla L. 18/4/2017 n. 48,allo scopo di rafforzare i poteri di contrasto attribuiti agli organi di polizia anche per ragioni di sicurezza pubblica, con cui è stata estesa la possibilità di procedere all’arresto in flagranza differita per i reati commessi con violenza alle persone o alle cose,compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, per i quali è obbligatorio l’arresto.

Anche in questo caso,l’efficacia dell’istituto,inizialmente prevista fino al 30 Gugno 2020, è stata definitivamente stabilizzata dal citato D.L. 53/2019.

  • Il concetto di flagranza

Lo stato di “flagranza” è un presupposto fondamentale affinché gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria possano ricorrere al cd “arresto in flagranza di reato”, misura coercitiva temporanea limitativa della liberà personale che può essere adottata in casi eccezionali di necessità e urgenza.

Il nostro Ordinamento prevede,agli artt. 380 e 381 del CPP,due tipologie di arresto in caso di flagranza: l’arresto obbligatorio e l’arresto facoltativo.

Quest’ultimo si differenzia dal primo in quanto la sua adozione è subordinata, necessariamente, al ricorso dei presupposti della “gravità del fatto” ovvero della “pericolosità del soggetto”. 

Lo stato di flagranza, come specificato dall’articolo 382 del CPP, è definito, come la condizione di colui che “viene colto nell’atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima. Nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza”.

Esistono,tuttavia,altre ipotesi di reato per le quali è ammesso, eccezionalmente, l’arresto pur in assenza di flagranza:

  • violazione da parte di persone sottoposte a una misura di prevenzione personale degli obblighi inerenti a tali misure o, addirittura, perpetrazione di reati da parte degli stessi; 

  • reati di reingresso illegale nel territorio dello Stato da parte di un soggetto clandestino già espulso;

  • delitto di evasione, nel qual caso è consentito anche il giudizio direttissimo, ma non l’applicazione della misura inframuraria, essendo tale reato punito con pena massima inferiore al limite di cui all’art. 275 comma 2 bis cpp, salvo che sia accertata l’inesistenza dei luoghi di assegnazione degli arresti domiciliari.

  • Il nuovo art. 382-bis c.p.p. 

In questi quadro normativo il Legislatore ha introdotto l’art. 2 c.1 lett. b) D.L. 1/10/2024 n. 137, recante Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, sociosanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria,che è entrato in vigore dal 2 ottobre 2024,inserendo nell’art. 382-bis c.p.p. il nuovo comma 1-bis, che ha esteso l’applicazione della misura pre-cautelare dell’arresto in flagranza differita. 

La norma modificata introdotta prescrive che

Art. 382-bis

Arresto in flagranza differita

1. Nei casi di cui agli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

1-bis. Nei casi di delitti non colposi per i quali è previsto l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, ovvero commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o sociosanitario, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 colui il quale, sulla base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

Pertanto,tale articolo delinea una nuova fattispecie di flagranza differita,con sentendo alla polizia giudiziaria di procedere,in determinati casi,all’arresto del responsabile.

In particolare,la norma prevede che si consideri “comunque” in stato di flagranza” colui che,sulla base di documentazione video fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica,dalla quale emerga inequivocabilmente che è stato commesso il reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis c.p.), ovvero di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) o di atti persecutori (art. 612-bis c.p.).

La previsione trova la sua collocazione nell’ambito dell’'art. 382 c.p.p. che configura una nozione unitaria di "stato di flagranza" a cui sono riconducibili la cd. flagranza "propria",o in senso stretto "chi viene colto nell'atto di commettere il reato"e la c.d. flagranza "impropria," o quasi flagranza “chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima"..

Lo stato di flagranza, che integra il “nuovo” potere di arresto si riferisce, pertanto,a situazioni diverse pur ricollegabili,in ragione di un rigoroso rapporto spazio-temporale,come hanno chiarito le Sezioni Unite della Cassazione  chiamate a definire l’esatta individuazione della nozione di “quasi flagranza”, con particolare riferimento alla fattispecie rappresentata dall’ “inseguimentodel responsabile derivante dalle dichiarazioni rilasciate dalla perso na offesa.

Nell’esaminare il significato della “quasi flagranza”,le Sezioni Unite sono giunte alla conclusione che quel concetto non può essere dilatato al di là della lettera della legge. poiché non può ricomprendere accezioni più ampie,pena il conflitto con il fondamentale diritto alla libertà personale,che deve ruotare la disciplina relativa all’istituto dell’arresto in flagranza (anche differito)come afferma la Dottrina (v.A.Marandola, Violenza di genere,in Sistema Penale 18 Ott 024).

  • L’estensione recata dal D.L. 137/2024

L’introduzione del nuovo comma 1-bis dell’art. 382-bis c.p.p. trova la sua ragione nella recrudescenza di gravi episodi di violenza in danno dei professionisti e delle strutture sanitarie pubbliche, estende l’istituto anche in relazione ai reati di

  • lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali, di cui all'art. 583-quater c. 2 c.p. - inserito dall’art. 4 L. 14/8/2020 n. 113 e, poi, riscritto dall’art. 16 D.L. 30/3/2023 n. 34 convertito con modifiche nella L. 26/5/2023 n. 56 - punito con la reclusione da 2 a 5 anni, in caso di lesioni gravi con la reclusione da 4 a 10 anni e in caso di lesioni gravissime con la reclusione da 8 a 16 anni

  • danneggiamento di cui all’art. 635 c. 3 c.p. - introdotto dall’art. 1 del medesimo D.L. 137/2024 - punito con la reclusione da 1 a 5 anni e la multa fino a 10.000 euro, con aumento di pena nel caso in cui ricorra l’aggravante speciale a effetto comune, del fatto commesso da più persone riunite (non meno di 2).

Infatti,in relazione a tali delitti, per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza - ai sensi delle nuove lettere a-ter) e a-quater) inserite nel comma 2 dell’art. 380 c.p.p. dall’art. 2 c. 1 lett. a) D.L. 137/2024 - quando non sia possibile procedere immediatamente per ragioni di sicurezza o incolumità pubbli ca o individuale, si considera comunque in stato di flagranza il soggetto che risulti  autore del reato, sulla base di documentazione video-fotografica, o di altra documen tazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informa tica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto.

In ogni caso, l'arresto deve essere effettuato non oltre il tempo necessario all’identificazione dell’autore e, comunque, entro la fase temporale di 48 ore dal fatto.

  • I presupposti dell’applicazione

La nuova misura pre-cautelare dell'arresto in flagranza differita risulta, quindi, derivante da un documento in grado di ricostruire l’accaduto quale la documentazione risultante da una ripresa video-fotografica o da altra legittimamente ottenuta (nel rispetto della normativa relativa alla protezione dei dati personali) da dispositivi di comunicazione (telefonini o altro mezzo informatico) in presenza di episodi di

  • danneggiamento di cose esistenti all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o comunque destinate al servizio sanitario, 

  • violenza o aggressione agli operatori sanitari nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, da cui derivino lesioni. 

Si tratta di una necessità ed urgenza che consente l’arresto ritardato, derivante dall’impossibilità di procedere all’arresto nell’immediatezza per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale, ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio.

  • L’orientamento della giurisprudenza

La giurisprudenza prevalente,nel rigoroso rispetto del principio di libertà, sancito dall’ art.13 della Costituzione, impone di interpretare il concetto di quasi flagranza in maniera restrittiva e rigorosa,intendendo quindi le parole “subito dopo il reato” come un “susseguirsi ininterrotto e concitato degli eventi tra la condotta illecita e l’arresto”.

Secondo la Cassazione,l'arresto in flagranza differita è stato ritenuto compatibile con l'art. 13 c. 3 Cost. - con riferimento alla misura prevista per episodi di violenze negli stadi di cui all'art. 8 c. 1-ter L. 13/12/1989 n. 401 - valorizzando la ragionevolezza della previsione che, per effetto di fatti eccezionali, giustifica la possibilità di eseguire l'arresto, entro limiti spazio-temporali ben definiti, di persone identificate come autori di un reato sulla base di elementi documentali pur sempre raccolti e acquisiti fin dal momento dell'oggettiva realizzazione del reato (Cass. Pen., sez. VI, 4/5/2007, n. 17178).

Ne deriva che l'arresto differito può ritenersi legittimo a condizione che siano richiamati i motivi che impongono, malgrado il superamento dello stato di flagranza o quasi flagranza, l'intervento per motivi di necessità o di urgenza e si operino a tal fine dei riferimenti alla condizione di fatto che dimostri l'impossibilità di procedere all'arresto nell'immediatezza per comprovate “ragioni di sicurezza o incolumità pubblica” e, nel contempo,alla persistenza di tali condizioni di pericolosità (Cass. Pen., sez. VI, 16/12/2015, n. 2633).

La Suprema Corte,inoltre,pronunciandosi sulla misura prevista dall’art. 382-bis c.p.p., preso atto che l'aumento esponenziale dei casi di violenza domestica e gravi delitti in danno di coniugi e conviventi, giustifica, quale fenomeno eccezionale,l'ampliamento della misura dell'arresto in flagranza differita,ha osservato che risulta indiscutibile che il ricorso a tale misura si ponga in contra sto con l’immediata e autonoma percezione,da parte di chi proceda allo arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato, mancando quella contestualità temporale e spaziale tra il delitto e la privazione della libertà personale.

Infatti,ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 572 c.p. costituisce elemento indefettibile l'abitualità della condotta, che appare difficilmente evincibile dal mero dato documentale costituito dalla videoripresa o dalla documentazione informatica.

Tuttavia, neppure in relazione allo stato di (piena) flagranza la polizia si trova di fronte a una situazione che riproduce la condotta abituale di reato, ma a situazioni che descrivono aggressioni, violenza alle persone o alle cose poco prima consumate; dunque, a frazioni di condotte, che, sommate a quella oggetto di denuncia, vengono ritenute idonee a integrare l'abitualità.

A tanto aggiungasi il caso in cui la polizia sorprenda l'indagato con cose o tracce indicative dell'avvenuta commissione del reato immediatamente prima.

Da ultimo,con la sentenza n. 16668/2024 la Sez. VI della Corte di legittimità interviene,per la prima volta,sul tema dell’arresto in flagranza differita introdotto dall’art. 10 della l. n.168 del 2023 (cd. Legge Roccella) per alcune fattispecie di reato.

Occorre evidenziare in relazione alla distinzione tra violenza domestica e liti familiari l’intervento della Cassazione che,confermando l’opera ricostruttrice e richiamando le fonti sovranazionali,la Convenzione di Istanbul e i principi fondamentali dell’art. 3 Cost., ha affermato che “la linea distintiva tra violenza domestica e liti familiari è netta: si consuma il delitto quando un soggetto impedisce ad un altro, in modo reiterato, persino di esprimere un proprio autonomo punto di vista se non con la sanzione della violenza – fisica o psicologica – della coartazione dell’offesa, e quando la sensazione di paura per l’incolumità riguarda sempre e solo uno dei due, soprattutto attraverso forme ricattatorie o manipolatorie rispetto ai diritti sui figli della coppia; mentre ricorrono le liti familiari quando le parti sono in posizione paritaria e si confrontano, anche con veemenza, riconoscendo ed accettando, reciproca mente, il diritto di ciascuno di esprimere il proprio punto di vista”.

Come afferma la Dottrina (v.A Marandola,op..cit) con la decisione in commento del tutto condivisibile, la Suprema Corte prende posizione in tema di maltratta menti in famiglia ex art. 572 c.p. affermando che il nuovo meccanismo processuale presuppone degli elementi legittimanti che non vanno confusi con i gravi indizi di colpevolezza necessari ai fini dell’applicazione delle misure cautelari.

Innanzitutto,va ricordato che, a fronte della grave perpetrazione dei reati contro le donne e di violenza domestica, con la legge 24 novembre 2023, n. 168 il Legislatore è (nuovamente) intervenuto su tale delicata materia, da tempo oggetto di attenzione normativa, per costruire un sistema idoneo a contrastare, in anticipo,il costante emergere di tali fatti criminosi

La legge,tesa a fronteggiare questo grave e allarmante fenomeno criminale, fa seguito alla L. 8 settembre 2023, n. 122 che si è occupata – a fronte della a delega assegnata dal Procuratore competente alla polizia giudiziaria nello svolgimento delle indagini per gli indicati reati – di assicurare uno svolgimento “tempestivo” da parte del Procuratore dell’audizione della persona offesa e/o denunciante entro 3 giorni dall’iscrizione della notizia di reato, quale atto funzionale per disporre ogni provvedimento teso all’immediata protezione della vittima e/o dei minori coinvolti nell’attività criminosa.

La legge n. 168 del 2023 si caratterizza per l’anticipazione della protezione e tutela della vittima anche al fine di colmare i vulnus applicativi censurati, in più occasioni,dalla giurisprudenza europea.

In conseguenza l’art. 10 della legge ha inserito lo strumento dell’arresto differito nel codice di rito penale, sulla scorta di quanto già previsto per i reati di violenze negli stadi e per gli atti di violenza contro persone o cose durante le manifestazioni pubbliche.

In particolare,la disposizione prevede che l’autore del reato venga considerato in stato di flagranza, e possa dunque essere arrestato, entro 48 ore dal “fatto” anche sulla base delle documentazione video fotografica in grado di ricostruire l’accaduto o di ogni altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica (messaggi e-mail, sms, WhatsApp, ecc.) e spontaneamente offerta dalla persona offesa alle Forze dell’Ordine.

Rilevante è l’intervento normativo per rispondere a quell’urgenza “a provvedere” che spesso gli organi di polizia si trovano a dover attuare a fronte della richiesta d’intervento nell’immediatezza di fatti che caratterizza le fattispecie più comuni e reiterate della violenza nei confronti delle donne e si colloca prima e accanto all’allontanamento dalla casa familiare (art. 384-bis c.p.p.).

La flagranza di reato in senso proprio implica, quindi, che il soggetto “sia colto” nell'atto di commettere un reato.

Tale l’ipotesi ricomprende, chiaramente, non solo il caso in cui la commissione del reato sia in itinere, ma anche quella in cui il reato si è appena consumato, la quasi flagranza appunto di «chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima»

La percezione diretta della condotta criminosa ovvero dei suoi immediati risultati rappresenta,quindi,il legame delle varie ipotesi descritte dall’art.382 c.p.p.e,pertanto,non potendo ricondurvi l’ipotesi contemplata dall’art.382-bis c.p.p. si è reso necessario inserire nel codice di procedura penale una norma specifica in linea con i principi sanciti dagli artt. 13 e 25 della Costituzione,come innanzi ricordato.

Con il meccanismo della flagranza c.d. tecnologica,da cui si ricavi “inequivocabilmente” la commissione del fatto,la novità legislativa supera, in tal modo, la preclusione segnata dalla pronuncia delle Sezioni unite.

L’intervento normativo è ispirato dalla eccezionalità del potere che, in materia di libertà personale, può essere attribuito all’autorità di pubblica sicurezza e tale arresto differito assume rilievo limitatamente ai reati di violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis c.p.)del reato di maltrattamenti in famiglia(art.572 c.p.) come pure di stalking (art. 612-bis c.p.).

Lo scopo di tale misura è,inoltre,quello di consentire l’avvio di una procedura rapida che garantisca la persona offesa.

La flagranza di reato. in senso proprio,implica che il soggetto “sia colto” nello atto di commettere un reato e tale ipotesi ricomprende,chiaramente, non solo il caso in cui la commissione del reato sia in itinere, ma anche quella in cui il reato si è appena consumato,nella quasi flagranza di «chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima»

A seguito della convalida dell’arresto si potrà non solo ottenere un provvedi mento restrittivo della libertà,ma dare un avvio celere all’accertamento del fatto, con la richiesta di giudizio direttissimo o di giudizio immediato,nel pieno rispetto di quella tempestiva protezione della vittima a cui è orientata la più recente legislazione in materia di violenza di genere ai sensi dell’art.132-bis disp. att. c.p.p.,

  • Conclusioni

In definitiva si può affermare che diverse sono le modalità in cui la polizia giudiziaria viene in contatto con il fatto reato: nell'arresto in flagranza sulla base di diretta osservazione,mentre,in relazione all'arresto in flagranza differita è necessaria l'acquisizione della documentazione video fotografica o informatica dimostrativa del fatto,valutata, anche avvalendosi di altre fonti di prova,come afferma la sentenza in commento .

Ne discende,in primo luogo, che il “nuovo” arresto impone alla polizia giudiziaria di accertare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni legittimanti la misura (“gravità del fatto” e “pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto”); in secondo luogo agli organi di pubblica sicurezza spetta la valutazione riguardante la condotta tenuta e la sua funzionalità alla realizzazione dell'evento sia che si tratti di atti persecutori,maltrattamenti e/o avvicinamento alla persona offesa.

In tal caso, infatti, la polizia giudiziaria dovrà esporre al Giudice gli elementi dai quali ha desunto i fatti così da consentire,in sede di convalida, di effettuare la verifica circa la legittimità dell’operato,anche rispetto  allo “stato di flagranza”che,come ricordato,si può fondare sulla documentazione “tecnica” ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerge inequivocabilmente il fatto, ne risulta l’autore, sempre che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

In altri termini, come ha stabilito il Legislatore sussistono quattro condizioni alla possibilità di arresto differito:

1) la valutazione deve avvenire sulla base di documentazione video fotografica o ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica;

2) tale documentazione deve essere legittimamente ottenuta, in quanto in tali casi è ragionevolmente possibile risalire alla data esatta di formazione delle immagini, anche per data e provenienza;

3) deve essere tale da far sì che emerga inequivocabilmente “il fatto” riferibile al soggetto che potrà essere arrestato;

4) l'arresto deve essere compiuto non oltre il tempo necessario all’ identificazione del (presunto) autore e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

Infine,sul versante processuale,é stato affermato che il delitto di maltrattamenti emerge alla luce dei riscontri ottenuti dalle dichiarazioni logiche, coerenti e dettagliate,della persona offesa, dalle quali risulti una reiterata ed abituale condotta di vessazione nei suoi confronti e/o dei figli che la polizia può, dunque, ottenere anche  sul luogo e nell’immediatezza dei fatti realizzando così un sistema di vita familiare usualmente connotato da offese, minacce e lesione della dignità delle persone.

In altri termini, ciò che qualifica la condotta come maltrattante è che i comportamenti reiterati, anche solo minacciati, operanti a vari livelli, siano deliberatamente volti a ledere la dignità della persona offesa.

 

Allegato:

Cassazione penale sentenza 16668 2024

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