La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 25966 del 15 dicembre 2016 torna sulla questione della addebitabilità della separazione in relazione alla decisione del coniuge di lasciare la casa coniugale.
Mercoledi 21 Dicembre 2016 |
Nell'ambito di un procedimento di separazione personale, la Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda di addebito del marito e condannava quest'ultimo a versare alla moglie un assegno di mantenimento di € 400,00 mensili.
Su ricorso del marito, la Corte di Cassazione, nell'accogliere l'impugnazione, osserva in punto di doveri coniugali e addebito:
a) per la pronuncia di addebito nella separazione, è necessaria non solo l'esistenza di una violazione degli obblighi tra coniugi nascenti dal matrimonio, ai sensi dell'art. 143 c.c., ma pure quella di uno stretto rapporto di causalità tra tale violazione e l'elemento della intollerabilità della convivenza;
b) diversa è la situazione dell'allontanamento del coniuge dalla casa coniugale, che, se non assistito da una giusta causa, costituisce violazione dell'obbligo di convivenza;
c) pertanto il richiedente non ha l'obbligo di provare il rapporto di causalità tra la violazione e l'intollerabilità della convivenza: sarà l'altra parte a dover provare la giusta causa dell'allontanamento che potrebbe consistere in un comportamento negativo del coniuge o magari in un accordo tra i due coniugi per dare vita, almeno temporaneamente, ad una separazione di fatto, in attesa di una successiva formalizzazione.