Presupposti di validita' della notifica al convivente dopo la legge sulle unioni civili

Presupposti di validita' della notifica al convivente dopo la legge sulle unioni civili

In tema di notifica ai conviventi di fatto, si segnala il decreto del Tribunale di Verona che evidenzia le condizioni di validità della notifica alla luce della recente L. n. 76/2016.

Martedi 20 Dicembre 2016

Com'è noto, la Legge n. 76/2016, che è entrata in vigore il 5 giugno 2016, ha introdotto la “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”.

Al comma 37 dell'art. 1 della predetta Legge, è stabilito che “ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223”.

Nel caso in esame, una creditrice, notificato un decreto ingiuntivo al debitore, in mancanza di opposizione depositava l' istanza ex art. 647 c.p.c. per ottenere la esecutorietà del decreto.

Il Tribunale di Verona, esaminati gli atti e verificata la notifica del decreto inguntivo, rigetta l'istanza della creditrice, osservando che:

1) dalla relata di notifica del decreto ingiuntivo prodotta dall’istante risulta che il plico postale che lo conteneva è stato consegnato a persona qualificata semplicemente come “convivente” del debitore e della quale non sono state esplicitate le generalità
2) il riferimento al rapporto di convivenza contenuto nella relata in esame deve ritenersi del tutto inidoneo a comprovare un legame di quel tipo tra destinatario dell’atto e il soggetto che lo riceve dopo la legge 20 maggio 2016 n.76, entrata in vigore il 5 giugno 2016;

3) dopo l’entrata in vigore della predetta legge occorre tener conto che l’art. 1, comma 37, della medesima prevede che “....per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica...”

4) tale disposizione risulta chiara nel non ammettere equivalenti per la prova della stabile convivenza: occorre che questa risulti da una dichiarazione anagrafica, come tale conoscibile all’esterno, che si aggiunga al presupposto fattuale dell’unione fondata su legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale;

Di conseguenza, per il Tribunale di Verona, perchè si possa considerare perfezionata la notifica non è sufficiente l'annotazione da parte dell’Ufficiale Giudiziario del rapporto di convivenza, ma è necessario che la “stabile convivenza” risulti dalla dichiarazione anagrafica di cui al comma 37 dell’art. 1 Legge sulle unioni civili.

Allegato:

Tribunale di Verona decreto del 2 dicembre 2016

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