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Segue un'anteprima del testo:
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
DECRETO
Il Giudice Massimo Vaccari,
Letta l’istanza ex art. 647 c.p.c. presentata dalla ricorrente nei confronti del debitore ingiunto C. G.
dalla relata di notifica del decreto ingiuntivo prodotta dall’istante risulta che il plico postale che lo conteneva è stato consegnato, in data 6 agosto 2016, a persona qualificata(si) come “convivente” del C. e della quale non sono state esplicitate le generalità;
se a ciò si aggiunge che la firma apposta in calce all’avviso di ricevimento del plico è illeggibile risulta impossibile risalire alla identità di tale soggetto, con l’ulteriore conseguenza che la notifica deve ritenersi nulla, in conformità all’insegnamento della Suprema Corte (Cass. 4 giugno 2013, n. 14119);
peraltro anche il riferimento al rapporto di convivenza contenuto nella relata in esame deve ritenersi del tutto inidoneo a comprovare un legame di quel tipo tra destinatario dell’atto e soggetto che lo riceve dopo l’entrata in vigore, a decorrere dal 5 giugno 2016, della legge 20 maggio 2016 n.76, entrata in vigore il 5 giugno
2016;
già prima di tale riforma la Suprema Corte aveva affermato che “la convivenza tra destinatario dell'atto e consegnatario … non possono presumersi dall'attestazione dell'agente postale, che fa fede solo delle dichiarazioni a lui rese, non anche dell'intrinseca veridicità del relativo contenuto” (Cassazione civile, sez. VI, 20/02/2014, n. 4095);
dopo l’entrata in vigore della novella succitata occorre tener conto anche dell’art. 1, comma 37, della medesima, che prevede che “Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 22”; ...
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