Tribunale di Napoli: un'altra decisione che recepisce la sentenza “Lexitor” a tutela del consumatore

Avv. Paolo Mercuri.
Tribunale di Napoli: un'altra decisione che recepisce la sentenza “Lexitor” a tutela del consumatore

Deve essere applicata la Sentenza UE per la determinazione dei criteri di rimborso. L’art. 125 co.2 TUB va interpretato alla luce della norma sopravvenuta (art. 125 sexies TUB)

Venerdi 24 Luglio 2020

Un altro punto favore del Consumatore. Dopo il Tribunale di Torino (Sentenza n. 1434 in data 23.4.2020), anche il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 4433 del 29/06/2020, rivedendo un iniziale orientamento contrario, ritiene ora che la Sentenza della Corte di Giustizia Europea sia  utilizzabile al fine di interpretare correttamente la normativa nazionale.

Il Tribunale ha stabilito che “in base alla sentenza  dell’11/9/2019 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea” l'art. 16, paragrafo 1 della Direttiva  2008/48/CE "deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore", senza distinguere tra costi up front (sostenuti per attività svolte completamente quanto il contratto è concluso) e recurring (relativi a benefici per il mutuatario destinati a prolungarsi per tutta la durata del rapporto)".

In relazione alla applicazione dell'art. 125, comma 2, del T.U.B. (nel testo in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal D.Lgs, n. 141/2010), il Tribunale  ha affermato: "si è visto che legittimamente l’art. 125.2 TUB nel testo vigente quando venne stipulato il contratto per cui è causa, va interpretato alla luce della norma sopravvenuta, il cui testo è perfettamente compatibile con quello della norma previgente, ma più specifico (...)

Occorre constatare  che l’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di “equa riduzione” quella, più precisa, di “riduzione del costo totale del credito”.

Dunque “la precedente normativa europea, che nell’ordinamento italiano era stata trasfusa dall’art. 125.2 TUB nel testo ante 2010, ha trovato precisazione nell’attuale direttiva, trasfusa nell’ordinamento italiano nel vigente art. 125 sexies TUB”

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