Il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario nei giudizi di opposizione all'esecuzione

Il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario nei giudizi di opposizione all'esecuzione

Nell'ordinanza n. 9000/2022 la Corte di Cassazione si pronuncia sulla necessaria partecipazione ai giudizi di opposizione all'esecuzione del debitore e del terzo pignorato a pena di nullità processuale.

Giovedi 14 Aprile 2022

Il caso: Tizio e Mevia consegnavano alla figlia Caia una cambiale in bianco, che questa riempiva con l'importo di Euro 100.000.00:

- Caia, alla quale i genitori donavano la nuda proprieta' della loro casa di abitazione dietro impegno di prestare loro assistenza, pretendeva da loro la consegna di una cambiale in bianco per il caso che l'altra figlia avesse protestato o intrapreso qualche azione nei suoi confronti, e successivamente la riempiva senza alcun accordo per Euro 100.000,00, pretendendo che il costo dei lavori di ristrutturazione fatti eseguire da lei e dal marito nell'immobile ricadesse sui genitori, e la poneva all'incasso;

- i genitori chiedevano la restituzione e poi il sequestro giudiziario della cambiale, mentre la ricorrente, a seguito del protesto, notificava precetto e quindi procedeva al pignoramento presso terzi, pignorando le somme delle quali erano creditori i genitori verso INPS la società X s.p.a..

Tizio e Mevia proponevano quindi opposizione all'esecuzione, che veniva accolta; la Corte d'Appello proposto da Caia veniva dichiarato inammissibile in quanto tardivo.

Caia ricorre in Cassazione, che rileva una nullita' processuale che e' indispensabile rilevare ex officio: al presente giudizio, infatti, non hanno partecipato i terzi pignorati, INPS e Poste Italiane, litisconsorti necessari.

Sul punto la Suprema Corte rileva quanto segue:

a) secondo un precedente orientamento, il terzo pignorato non e' parte necessaria nel giudizio di opposizione esecutiva, qualora non sia interessato alle vicende processuali relative alla legittimita' e alla validita' del pignoramento dalle quali dipende la liberazione dal relativo vincolo, potendo assumere, invece, tale qualita' solo quando abbia un interesse all'accertamento dell'estinzione del suo debito per non essere costretto a pagare di nuovo al creditore del suo debitore;

b) a seguito di ampia motivazione che in questa sede si condivide pienamente ed alla quale si rinvia, il giudice di legittimità ha concluso che, nelle suddette ipotesi, a ben vedere, si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto e il terzo pignorato osservando in particolare che, in realta' l'interesse del terzo e' risultato casisticamente rilevato in modo cosi' ampio "da ricomprendervi tutte le ipotesi piu' frequenti e rilevanti"

c) deve ritenersi infatti che il terzo pignorato sia sempre un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all'esecuzione od agli atti esecutivi, innanzitutto, perche' egli e' destinatario, in ragione del pignoramento, di una serie di obblighi (di astenersi da certe attivita', o di compierne altre) e tali obblighi staranno o cadranno in base all'esito dell'opposizione eventualmente proposta; e dunque l'esito di questa non puo' mai dirsi "indifferente" per il terzo pignorato;

d) se pure in punto di fatto possa accadere che il terzo non abbia interesse all'esito dell'opposizione, in punto di diritto un interesse del terzo ad interloquire sulla fondatezza dell'opposizione esecutiva e ad essere reso direttamente partecipe degli esiti del giudizio sussiste sempre, quale che dovesse essere l'atteggiamento da questi assunto dopo il pignoramento.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n. 9000 2022

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