Il termine per la riassunzione decorre dalla data dell'ordinanza

Il termine per la riassunzione decorre dalla data dell'ordinanza
Mercoledi 9 Ottobre 2019

Con l’ordinanza n. 23720/2019, pubblicata il 24 settembre 2019, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla decorrenza del termine perentorio per la riassunzione della causa cancellata dal ruolo nel caso in cui l’ordinanza di cancellazione è nulla per l’omessa comunicazione alle parti del rinvio dell’udienza ex art. 181 c.p.c.

IL CASO: Nella vicenda esaminata dai giudici di legittimità, la Corte di Appello dichiarava l’estinzione del giudizio relativo all’opposizione alla stima, per essere stata l’istanza di riassunzione del suddetto giudizio depositata oltre l’anno dal provvedimento di cancellazione dalla causa dal ruolo (termine applicabile ratione temporis).

La Corte territoriale riteneva irrilevante quanto sostenuto dai ricorrenti circa la nullità del provvedimento, stante la mancata comunicazione delle udienze di rinvio ex art. 309 c.p.c.

Avverso la sentenza della Corte di Appello veniva interposto ricorso per Cassazione.

LA DECISIONE: Con la decisione in commento la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dando continuità all’orientamento già espresso in altri arresti secondo il quale il termine perentorio di un anno per la riassunzione della causa ai sensi dell’art. 307 c.p.c., comma 1, a seguito della cancellazione della causa dal ruolo – termine divenuto di tre mesi a seguito della modifica di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, non applicabile ratione temporis nella fattispecie in esame – decorre in ogni caso dalla data dell’ordinanza di cancellazione, anche se essa sia nulla per mancata comunicazione del rinvio dell’udienza ai sensi dell’art. 181 c.p.c.

Nel caso della riassunzione del processo, hanno continuato gli Ermellini, il potere di iniziativa della parte viene esercitato non già per introdurre un giudizio di secondo grado, o comunque di riesame di una decisione già emessa, bensì per dare nuovo impulso al processo quiescente, e per tale ragione non è previsto che l’ordinanza di cancellazione sia comunicata alle parti.

Pertanto, hanno concluso, l’onere di vigilare e di attivarsi per acquisire presso la cancelleria notizia delle vicende processuali che la riguardano è a carico della parte interessata, costituita in giudizio e rientra nell’ambito del più generale dovere di diligenza e di attivazione nello svolgimento delle attività processuali.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.23720/2019

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