Non sono infrequenti le liti tra condomini per l'occupazione degli spazi, nel cortile comune, adibiti a parcheggio: la Cassazione con l'ordinanza n. 275/2016 risolve la questione relativa al giudice competente in tale ipotesi.
Giovedi 10 Marzo 2016 |
Il caso: due condomini convenivano in giudizio innanzi al Tribunale altro condomino per l'accertamento negativo del diritto di quest'ultimo a parcheggiare la propria autovettura all'interno di un cortiletto comune, in violazione dell'art. 1102 c.c.
Il Tribunale adito, su istanza del convenuto, dichiarava la propria incompetenza per materia in favore di quella del giudice di pace, sull'assunto che le cause relative all'uso dei servizi condominiali (in particolare quelle riguardanti i limiti qualitativi d'esercizio delle facoltà inerenti la comunione) sono devolute ex art. 7 c.p.c. all'ufficio del giudice di pace.
I due condomini propongono quindi istanza di regolamento necessario di competenza.
In tale sede, la Corte di Cassazione, in accoglimento delle conclusioni del Procuratore Generale, osserva che “In tema di controversie condominiali attinenti all'uso di beni o servizi condominiali, la competenza per materia di cui all'art. 7 comma 3 n. 2) c.p.c. deve ritenersi limitata ai casi in cui la controversia concerna soltanto le modalità, qualitative o quantitative del particolare diritto di matrice condominiale, e non anche a quelli nei quali sia in questione la possibilità di esercizio del diritto medesimo. In tali ultimi casi, infatti, in cui la controversia investe la stessa sussistenza del diritto, radicalmente contestato in tutto o in parte, la causa ricade nella generale competenza del tribunale.”
Nel caso di specie, infatti, è contestato lo stesso diritto del condomino a parcheggiare autovetture nel vialetto condominiale, sulla base di un asserito divieto connesso al possesso di posti auto.
Esito: accoglimento del regolamento di competenza, e conseguente competenza del tribunale adito.