Il difensore ammalato ha l'obbligo di nominare un sostituto? Lo decidono le SS.UU.

Il difensore ammalato ha l'obbligo di nominare un sostituto? Lo decidono le SS.UU.
Giovedi 10 Marzo 2016

La Corte di Appello di Campobasso, nell'ambito di un processo penale, rigettava istanza difensiva di rinvio per impedimento a comparire del difensore a causa malattia.

In particolare, il difensore fiduciario aveva tempestivamente comunicato il suo impedimento legittimo determinato da malattia in atto: la Corte territoriale, pur ritenendo effettivo il rappresentato impedimento, rigettava detta istanza sul rilievo che il difensore nulla aveva dedotto relativamente alla sua impossibilità di nominare un sostituto, siccome suo obbligo.

La difesa proponeva quindi ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge: nella specie, contestava la sussistenza di un obbligo, previsto da una norma di legge,in capo al difensore, che rappresenta impedimento legittimo per malattia, di anche solo dover motivare le ragioni che gli impediscono di nominare un sostituto affinchè si proceda nel giudizio.

Gli Ermellini, nell'ordinanza n. 6220 del 15/02/2016, rilevano però che sul punto sussiste un contrasto tra le sezioni penali della Corte:

1) Un primo orientamento afferma che in tema di impedimento del difensore, l'obbligo di nominare un sostituto, ex art. 102 c.p.p., sussiste anche quando l'impedimento dedotto sia costituito da serie ragioni di salute dello stesso difensore.

L' art. 420 ter c.p.p., infatti, non pone alcuna distinzione in ordine alle ragioni dell'impedimento, di talchè, anche quando attenga a ragioni di salute del difensore, non vi è alcune ragione per la quale ritenere quest'ultimo esonerato dall'obbligo di nominare un sostituto processuale.

2) Un diverso indirizzo interpretativo, ha viceversa affermato che l'onere di fornire specifica ragione dell'impossibilità di nominare un sostituto, ai sensi dell'art. 102 c.p.p. non sussiste allorquando l'impedimento dedotto sia costituito da serie ragioni di salute dello stesso difensore, comunicato al giudice e debitamente documentato, a meno che si tratti di impedimento, ancorchè non evitabile, prevedibile.

In base a tale interpretazione, l'onere de quo grava sul difensore quando questi esercita una scelta tra un impegno professionale ed un altro, mentre nei casi di forza maggiore una simile pretesa non avrebbe senso e ragione.

Alla luce del suddetto contrasto, quindi, la sezione ha ritenuto di dovere rimettere alle Sezioni Unite la questione "se sussiste per il difensore l'obbligo di nominare un sostituto,ex art. 102 c.p.p., ovvero indicare le ragioni che un tanto non consente, per il difensore, anche quando l'impedimento legittimo dedotto sia costituito da ragioni di salute".

Testo dell'ordinanza

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