Cassazione penale Sez. V, Ordinanza n. 6220 del 15-02-2016

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Giovedi 10 Marzo 2016
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARASCA Gennaro - Presidente -

Dott. GORJAN Sergio - rel. Consigliere -

Dott. MORELLI Francesca - Consigliere -

Dott. DE GREGORIO Eduardo - Consigliere -

Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

N.S.A. N. IL (OMISSIS);

P.G. N. IL (OMISSIS);

C.F. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 381/2012 CORTE APPELLO di CAMPOBASSO, del 07/04/2015;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/12/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giuseppe Corasaniti che ha concluso per il rigetto.

Svolgimento del processo

La Corte d'Appello di Campobasso con la sentenza impugnata, emessa il 7.4.2015, ha parzialmente riformata la decisione di condanna pronunziata, nei confronti degli imputati, dal Tribunale di Isernia in ordine a vari delitti di tentata truffa mediante spaccio di banconota falsa e di spaccio di banconote false, posti in essere nei primi giorni del settembre 2011.

I tre imputati erano stati riconosciuti colpevoli di tutti i delitti contestati e la Corte d'appello aveva ridotta loro la pena inflitta in dipendenza della concessione delle attenuati generiche.

Tutti gli imputati hanno interposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore fiduciario svolgendo i seguenti motivi di censura:

concorreva violazione di legge in quanto la Corte aveva rigettato istanza difensiva di rinvio per impedimento a comparire del difensore a causa malattia sull'osservazione del difetto di esposizione - non richiesta dalla legge - delle ragioni che non consentivano la nomina di un sostituto;

concorreva violazione di legge poichè, pur in presenza di adeguati elementi probatori al riguardo, la Corte territoriale non ha ritenuto di meglio inquadrare il fatto illecito nel delitto ex art. 457 c.p., benchè credibili le asserzioni dell'imputato P.G. circa il ricevimento in buona fede delle banconote false; ...

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