Il Tribunale di Milano con il decreto del 13 gennaio 2016 affronta la questione se sia obbligatorio o meno per il professionista allegare alla richiesta di decreto ingiuntivo per il pagamento delle competenze professionali, anche la parcella vistata dal competente Consiglio dell'Ordine.
Nel caso in esame, un avvocato depositava ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di un Ente, suo cliente, per l'attività svolta, nell'interesse di quest'ultimo, nell'ambito di una procedura di recupero credito, attivata con ingiunzione di pagamento, successivamente opposta e conclusasi con una transazione.
Al ricorso il legale si limitava ad allegare la parcella, senza “opinamento” da parte del competente COA.
Sul punto il Tribunale di Milano, nel richiamare precedenti pronunce, osserva che:
originariamente alcuni uffici giudiziari, tra cui il Tribunale di Varese, hanno sostenuto che l’art. 9 comma 5 della l. 27/2012 avesse comportato l’abrogazione dell’art. 634 c.p.c. nella parte in cui prevede, per il credito del professionista, che la domanda “deve essere corredata dal parere della competente associazione professionale”.
il CNF con parere del 23 ottobre 2013 ha, al contrario, affermato che la clausola abrogativa contenuta nella normativa (art. 9, comma 5, d.l. 1/2012) ha colpito solo le disposizioni che richiamano espressamente l’istituto tariffario; la disposizione – anteriore alla nuova legge professionale – che istituiva la funzione di opinamento del COA (segnatamente l’art. 14, lett. d) R.D.L. n. 1578/33) non conteneva alcun rinvio alle tariffe.
la portata abrogativa del menzionato art. 9, secondo il CNF, riguarda le tariffe come criterio di determinazione del compenso, e dunque incide sui criteri attraverso cui è esercitato il potere di opinamento, e non investe la sua persistenza in capo al Consiglio dell’Ordine forense;
del resto la stessa nuova legge professionale,(L. 31 dicembre 2012 n. 247), agli artt. 13 comma 9 e 29, lett. l) ha mantenuto espressamente il potere del Consiglio dell’Ordine di dare pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti: l'art.13 comma 9 prevede infatti che "In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di un accordo il Consiglio, su richiesta dell'iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata".
Pertanto, per il Tribunale di Milano, nel richiedere un decreto ingiuntivo, il difensore deve allegare o l’accordo sul compenso concluso con il cliente, eventualmente assistito dal preventivo redatto o, in assenza, la parcella vistata dal proprio COA di appartenenza.