Tribunale Milano, sez. IX civ, decreto 13 gennaio 2016

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Venerdi 11 Marzo 2016
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Segue un'anteprima del testo:

Il ricorrente ha svolto, per conto della parte resistente (ente personificato), attività forense in qualità di Avvocato, assistendola in una procedura di recupero credito, attivata con ingiunzione di pagamento, poi opposta, e conclusasi con accordo transattivo. La trama dei rapporti processuali è documentalmente provata. La transazione è stata raggiunta dai litiganti del processo presupposto mediante l’intervento dell’Avvocato odierno ricorrente il quale, nella scheda compositiva della lite, ha anche incluso il costo delle spese legali sostenute dalla creditrice. Agisce in via monitoria richiedendo, esibendo parcella, il pagamento delle competente.

La parcella non è assistita da opinamento da parte del competente COA.

La giurisprudenza, originariamente, ha sostenuto che l’art. 9 comma V della l. 27/2012 avesse comportato l’abrogazione dell’art. 634 c.p.c. nella parte in cui prevede, per il credito del professionista, che la domanda “deve essere corredata dal parere della competente associazione professionale” (v. Trib. Varese, 11 ottobre 2012). Vi è, però, che in tempi più recenti, il Consiglio Nazionale Forense, con parere del 23 ottobre 2013 ha, al contrario affermato: «La clausola abrogativa contenuta nella normativa (art. 9, comma 5, d.l. 1/2012) ha colpito solo le disposizioni che richiamano espressamente l’istituto tariffario; la disposizione – anteriore alla nuova legge professionale – che istituiva la funzione di opinamento del COA (segnatamente l’art. 14, lett. d)

R.D.L. n. 1578/33) non conteneva alcun rinvio alle tariffe. A ben vedere, la portata abrogativa del menzionato art. 9 riguarda le tariffe come criterio di determinazione del compenso, e dunque incide sui criteri attraverso cui è esercitato il potere di opinamento, e non investe la sua persistenza in capo al Consiglio dell’Ordine forense». Peraltro, nella nuova legge professionale, ex artt. 13 comma IX e 29, lett. l), l. 31 dicembre 2012 n. 247) è stato mantenuto espressamente il potere del Consiglio dell’Ordine di dare «pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti». Al lume dei riferimenti sin qui riportati deve ritenersi che, ai fini della ingiunzione, il difensore sia tenuto a offrire: o l’accordo sul compenso concluso con il cliente, eventualmente assistito dal preventivo redatto o, in assenza, la parcella opinata dal proprio COA di appartenenza. Nel caso di specie, manca il parere del consiglio dell’ordine sul compenso richiesto al cliente. ...

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