Sospensione dall'esercizio dell'attività forense dell'unico difensore della parte costituita: conseguenze.

Sospensione dall'esercizio dell'attività forense dell'unico difensore della parte costituita: conseguenze.

Nell'ordinanza n. 5933/2022 la Corte di Cassazione ribadisce il principio per cui l'interruzione automatica del processo a seguito della sospensione dall'esercizio della professione forense dell'unico difensore della parte impone la prova di un concreto pregiudizio al diritto di difesa.

Giovedi 3 Marzo 2022

Il caso: La corte d'appello, in accoglimento dell'appello proposto da Mevia, revocava il decreto ingiuntivo che il tribunale, su ricorso dell'ing. Caio, aveva pronunciato nei confronti della stessa per il pagamento di un preteso compenso professionale; la corte, in particolare, riteneva che l'appellato non avesse fornito alcuna prova di aver ricevuto dal'incarico per il quale reclamava il suo compenso, mentre, al contrario, era emersa la prova che il conferimento dell'incarico era stato conferito dal terzo chiamato in causa.

Caio ricorre in Cassazione lamentando la nullità della sentenza impugnata sul rilievo che:

- la sentenza è stata pronunciata all'esito di un giudizio che, in realtà, avrebbe dovuto essere automaticamente interrotto: infatti l'avv. Tizio infatti, unico difensore del ricorrente nel giudizio innanzi alla corte d'appello, era stato sospeso dalla professione a tempo indeterminato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni;

- la mancata partecipazione del proprio difensore all'udienza di precisazione delle conclusione e, soprattutto, il mancato deposito della comparsa conclusionale e della replica alla conclusionale avversaria hanno procurato un concreto pregiudizio al suo diritto di difesa, come, del resto, rilevato la stessa sentenza.

Per la Cassazione il motivo è fondato; sul punto la Corte ribadisce il seguente principio: "La morte, la radiazione o la sospensione dall'albo dell'unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito determina automaticamente l'interruzione del processo anche se il giudice e le altri parti non ne abbiano avuto conoscenza (e senza, quindi, che occorra, perché si perfezioni la fattispecie interruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell'evento), con preclusione di ogni ulteriore attività processuale, che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza, con la conseguenza che, in tali ipotesi, la nullità della sentenza d'appello può essere dedotta e provata per la prima volta nel giudizio di legittimità a norma dell'art. 372 c.p.a condizione, peraltro, che la parte dimostri il concreto pregiudizio arrecato al suo diritto di difesa"

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n. 5933 2022

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