L’art. 589 bis, comma 7, c.p. stabilisce che “Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.”
Venerdi 4 Marzo 2022 |
In tema di omicidio stradale, la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 589 bis, comma 7, c.p., che fa riferimento all’ipotesi in cui l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione od omissione del colpevole, è configurabile nel caso in cui sia accertato il concorso di colpa, anche minimo, della vittima.
Tale principio, negli ultimi anni, è stato costantemente affermato dalla Suprema Corte, tanto da costituire, ormai, jus receptum.
Da ultimo, si segnala il pronunciamento di Cassazione penale Sez. IV - 19/01/2021, n. 20091, che facendo applicazione del superiore principio di diritto, ha annullato con rinvio la sentenza che aveva escluso la circostanza attenuante in questione, in riferimento all’omicidio colposo di un ciclista che viaggiando in prossimità del centro, e non del margine destro, della carreggiata, era stato investito da un’autovettura che, procedendo nello stesso senso di marcia, stava rientrando da un sorpasso effettuato in un tratto di strada curvilineo.
Nello specifico, la Corte, accogliendo il relativo motivo di ricorso afferente all’invocato concorso della vittima nella causazione dell’evento, ha ribadito che “la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 589-bis c.p., comma 7, fa riferimento all’ipotesi in cui l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole: ipotesi che ricorre nel caso in cui sia accertato il c.d. “concorso di colpa” fra il presunto responsabile e altro utente della strada (la vittima, ma non solo essa). Va precisato che la norma non evoca alcuna percentuale di colpa né in capo al colpevole, né in capo ad altri, con la conseguenza che anche una minima percentuale di colpa altrui potrà valere a integrare la circostanza attenuante”.
Circostanza attenuante di cui all’artt. 589 bis, comma 7, c.p.: applicabile anche in caso di concorrente causa esterna all’omicidio stradale .
La circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 589 bis, comma 7, c.p., ricorre anche nel caso in cui sia stata accertata qualunque concorrente causa esterna, anche non costituita da condotta umana, al di fuori delle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore.
Lo ha chiarito, di recente, Cassazione penale Sez. IV - 27/05/2021, n. 24910 che, in relazione ad una fattispecie concernente l’investimento di un pedone da parte del conducente di un’autovettura, ha annullato con rinvio la sentenza che non aveva riconosciuto l’attenuante in parola, omettendo di valutare l’incidenza, sulla visibilità dello stato dei luoghi, della forte precipitazione in corso al momento del fatto.