La società a responsabilità limitata semplificata: profili critici

La società a responsabilità limitata semplificata: profili critici

La costituzione di una S.r.L. semplificata, con capitale di soli € 2000,00, non pregiudica di per sé i creditori sociali purchè gli amministratori la gestiscano correttamente

Questo è quanto chiarito dal Tribunale di Milano, sez. specializzata imprese, con sentenza n. 11105/19.

Mercoledi 12 Febbraio 2020

La vicenda prende le mosse dalla stipula di un contratto di subaffitto di ramo aziendale da parte di una S.r.L.semplificata (subconduttrice) da una S.R.L. già affittuaria (locataria) dell’intera azienda.

Negli 8 (otto) mesi successivi alla suddetta stipula, la S.r.L.s. viene posta in liquidazione per accumulo di pesantissime perdite e di conseguenza la S.R.L. locataria ha promosso l’azione di responsabilità, come creditrice (art. 2476 c.c.), nei confronti dell’amministratore della S.r.L.s. in liquidazione.

A riguardo va chiarito che il Legislatore ha introdotto nel 2012 l’art. 2463 bis c.c. in cui si disciplina la società a responsabilità limitata semplificata. Quest’ultimo modello societario prevede l’esclusione di molti costi “di avvio” oltre alla possibilità di conferire un valore del capitale sociale inferiore a € 10.000,00 (diecimila,00) requisito minimo per costituire una S.r.L. non semplificata.

La ragione di tale riforma risiede nel fatto che il Legislatore ha voluto rispondere alla sempre maggiore difficoltà che si incontra nell’avviare una nuova impresa in Italia, soprattutto con riferimento ai giovani, in una situazione di mercato interno indebolito.

Più nel dettaglio, la “S.r.L.semplificata”, ad oggi, può essere costituita senza alcun limite di età dei soci e il suo atto costitutivo e statuto devono essere realizzati nella forma dell’atto pubblico, ma secondo un modello standard, molto rigido, approvato da d.m. Giustizia n. 138/12 e rintracciabile sul sito web del Ministero.

La caratteristica principale della S.r.L. semplificata, come già accennato, sta nel poterla costituire conferendo un capitale sociale compreso tra € 1,00 (uno,00) e € 9.999,00 (novemila novecento novantanove,00).

Questo aspetto ha provocato molte critiche al modello societario in oggetto, infatti si sostiene che il capitale sociale sia talmente ridotto da non garantire l’adempimento delle obbligazioni che la società contrae con terzi creditori.

Per far fronte a tale rischio il Legislatore ha previsto l’art. 2463 bis comma 2, n. 3) c.c. in cui, in tema di s.r.l.s., si dispone che “l’ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 € e inferiore all’importo di € 10.000,00 previsto dall’art. 2463, secondo comma, sottoscritto e interamente versato alla data di costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro e deve farsi all’organo amministrativo.”.

Quindi si impone che il capitale sociale debba essere interamente versato al momento della costituzione e non può essere conferito che in denaro. Si esclude, dunque, la possibilità di conferire la propria opera oppure beni diversi dal denaro. Oltretutto, sempre a maggiore tutela dei terzi creditori, a supplire alla sottocapitalizzazione soccorre l’art. 2463, comma 5, c.c. in cui si prevede come necessaria la costituzione di una riserva legale pari ad 1/5 (un quinto) degli utili annuali. Questa disposizione è richiamata proprio, in quanto compatibile, nella disciplina della società a responsabilità limitata (art. 2463 bis, comma 5, c.c.).

La funzione di garanzia di quest’ultima disposizione viene confutata dai critici che sottolineano che in caso di assenza di utili annuali nessuna riserva possa essere accantonata.

Su tale dibattito è tornato il Tribunale di Milano, come anticipato, che con sentenza n. 11105/19 ha sottolineato come tutte le debolezze della disciplina riguardante la S.r.L. semplificata, in particolare in tutela del terzi creditori, sono superabili tramite la costituzione di garanzie reali o personali.

In altre parole, la Giurisprudenza suggerisce ai terzi che volessero concludere contratti con S.r.L. semplificate di chiedere preventivamente agli amministratori oppure ai soci garanzie reali come l’ipoteca o garanzie personali come la fideiussione. Ciò permetterebbe di tutelare maggiormente i creditori sociali dinanzi a delle compagini societarie poco capitalizzate, in modo da tutelarsi da comportamenti scorretti degli amministratori delle stesse.    

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