E' risarcibile il danno da ritardato compimento degli studi e conseguente ritardato ingresso nel mondo del lavoro.
la Corte di Cassazione si è espressa in tal senso nell'ordinanza n. 28418 del 11 ottobre 2023
Venerdi 13 Ottobre 2023 |
Il caso: La signora Mevia e la madre Caia convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Milano, i signori Tizio e Sempronia nonché la Assicurazioni SpA, rispettivamente conducente, proprietaria e assicuratrice dell’autovettura Polo, chiedendo l’accertamento della responsabilità esclusiva di Tizio nella causazione di un sinistro stradale e la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni conseguentemente patiti da Mevia, allora quattordicenne, investita dalla Polo condotta da Tizio mentre, sostava come pedone in un piazzale della città.
Il Tribunale accertava la responsabilità esclusiva di Tizio nella causazione del sinistro, accoglieva la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata da Mevia applicando una personalizzazione del 20%, riconosceva la congruità delle spese mediche documentate ma rigettava la domanda di risarcimento del danno patrimoniale derivante a Mevia dalla bocciatura scolastica subìta nell’anno del sinistro e dal conseguente ritardato ingresso nel mondo del lavoro.
La Corte d'Appello, adita da Mevia, in parziale accoglimento dell’appello aumentava l’ammontare del risarcimento dei danni liquidati dal giudice di primo grado, ma rigettava la specifica doglianza con cui si chiedeva la liquidazione del danno da perdita dell’anno scolastico e da conseguente ritardato ingresso nel mondo del lavoro subìto da Mevia.
Mevia ricorre in Cassazione, che, nel ritenere fondate le censure, svolge le seguenti considerazioni:
a) la sentenza impugnata non è conforme né alla giurisprudenza di questa Corte che ha affermato il principio della integralità del risarcimento ponendo a carico del giudice del merito l’obbligo di motivare su tutte le singole componenti del danno incorrendo altrimenti in violazione dell’art. 2056 c.c., né alla giurisprudenza che ha valorizzato in particolare la perdita dell’anno scolastico sia ai fini della personalizzazione sia a titolo di danno autonomamente risarcibile;
b) in particolare si è da questa Corte affermata la risarcibilità del danno da ritardato compimento degli studi e conseguente ritardato ingresso nel mondo del lavoro con onere della prova favorevole al danneggiato in ragione della intrinseca potenzialità dannosa per il medesimo della perdita di un anno scolastico e del ritardato ingresso nel mondo del lavoro, con riduzione dei suoi redditi futuri;
c) nell’impugnata sentenza la Corte d’Appello ha invero disatteso il suindicato principio là dove ha affermato che il danneggiato deve provare, sulla base di elementi concreti, che il ritardato compimento degli studi e conseguente ritardato ingresso nel mondo del lavoro sia stato foriero di danni, senza considerare che sulla base di nozioni di comune esperienza la perdita dell’anno scolastico produce gravi conseguenze, desumibili anche in base alla prova presuntiva.