La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18757 del 28 luglio 2017, torna sulla questione della natura e del valore probatorio della relazione di servizio e del rilevamento tecnico descrittivo redatto dai C.C. in occasione di un sinstro stradale.
Giovedi 31 Agosto 2017 |
Il caso: la Corte d'appello, in riforma della decisione pronunziata dal Tribunale, accoglieva la querela di falso proposta da E.U., dichiarando la falsità della relazione di servizio redatta dai Carabinieri e del rilevamento tecnico descrittivo steso dai medesimi Carabinieri, nella parte in cui indicavano l'U. come conducente del veicolo Fiat Punto al momento di un sinistro verificatosi il 10 luglio 2001.
Avverso tale sentenza la Compagnia di assicurazioni propone ricorso, deducendo la violazione o falsa applicazione degli artt. 221 e segg. c.p.c. e dell'art. 2700 c.c: per la ricorrente i documenti sui quali si è pronunciata la corte territoriale sono privi di efficacia probatoria dell'atto pubblico.
Gli Ermellini, nell'accogliere il ricorso, ribadiscono quanto già precisato dalla Sezioni Unite:
costituiscono atti pubblici ex art. 2699 c.c. soltanto gli atti che i pubblici ufficiali formano nell'esercizio di pubbliche funzioni certificative: esclusi da tale norma gli atti che non siano espressione delle suddette funzioni;
alla luce di tali premesse, né la relazione di servizio redatta dai Carabinieri né il successivo rilevamento tecnico descrittivo hanno natura di atto pubblico: entrambi gli atti sono semplici documenti, suscettibili di essere liberamente valutati dal giudice come elementi di prova.
tali atti fanno fede fino a querela di falso relativamente alle sole circostanze certificate dai Carabinieri in relazione all'attività da loro direttamente svolta (data di redazione dell'atto, nominativi degli ufficiali verbalizzanti, ecc.), ma non anche per il contenuto informativo di quanto appreso o constatato in tali occasioni;
le suddette circostanze fattuali, difatti, non costituiscono oggetto di specifica attività certificatoria riservata dalla legge alle forze dell'ordine (diversamente da come accade per i verbali di constatazione della violazione delle norme del codice della strada;
nel caso di specie, quindi, consegue la non proponibilità della querela di falso relativa all'individuazione della persona del guidatore del veicolo al momento del sinistro e i documenti impugnati restano acquisiti al materiale probatorio oggetto di libero apprezzamento da parte del giudice.