La Corte di Cassazione nella sentenza n. 7406/2021 si pronuncia in merito ai criteri da seguire al fine di valutare il concorso di colpa e quindi quantificare la percentuale di responsabilità dei veicoli coinvolti in un sinistro stradale.
Lunedi 22 Marzo 2021 |
Il caso: Gli eredi di A.P. convenivano avanti al Tribunale R.M., P.C e l'Assicurazione X per ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro stradale, nel quale era rimasto coinvolto, riportando lesioni mortali, il padre degli attori, A.P., il quale, mentre percorreva, alla guida della propria autovettura Fiat Panda, una strada provinciale, era entrato in collisione con!'autoveicolo Fiat Uno, assicurato per la r.c.a. dal'Assicurazione X S.p.a., di proprietà di R.M. e condotto da P.C.,proveniente dalla opposta direzione.
Il Tribunale di Roma dichiarava che il sinistro stradale si era verificato per colpa concorrente di P.C. (al 70°/0) e A.P. (al 30°/0) e condannava in solido i convenuti al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della complessiva somma di euro 620.388,00 oltre interessi.
La Corte d'Appello, in parziale accoglimento del gravame principale della Compagnia di assicurazione di quello incidentale degli eredi P. indicava nella misura rispettivamente del 60% e del 40% il contributo causale nella verificazione dell'incidente a carico di A.P. e di P.C. rideterminando anche il quantum debeatur.
Per la Corte d'appello, la condotta della vittima, A.P., era stata più grave e quindi era da valutare nel 60% del contributo causale nella verificazione dell'evento: in base alla ricostruzione dell'incidente, A.P. aveva invaso l'opposta corsia di marcia e non rispettato l'obbligo di dare la precedenza (e quindi aveva originato una situazione di estremo pericolo), mentre la condotta dell'altro conducente P.C. era stata meno grave, da valutare quindi nel 40% del predetto contributo, in quanto viaggiava ad una velocità non consona alla situazione ambientale, rilevante solo in termini di aggravamento delle conseguenze.
Gli eredi di A.P. ricorrono in Cassazione, lamentando che la Corte territoriale avesse applicato «il criterio della priorità della condotta nell'originare il sinistro» ai fini della determinazione del grado di efficienza causale dei comportamenti dei conducenti anche sotto il profilo della prevedibilità dell'evento da parte di P.C.
Secondo i ricorrenti, invece, la Corte territoriale avrebbe dovuto accertare la maggiore efficienza causale del comportamento del C., che aveva tenuto una velocità eccessiva che sarebbe stata, appunto, la causa efficiente nella produzione del sinistro, valutando se,invece, con una velocità adeguata e nel rispetto dei limiti di velocità, vi fosse lo spazio di frenata secondo le condizioni ambientali.
La Suprema Corte, nel ritenere inammissibili i motivi di impugnazione, sul punto osserva che:
a) la Corte territoriale, sulla base dell'accertata dinamica del sinistro, ha valutato le responsabilità dei due conducenti e le rispettive colpe, ritenendo, nell'esercizio del suo potere discrezionale (proprio del giudice del merito), preponderante quella della vittima, P., per non avere rispettato il segnale di precedenza e per aver invaso l'opposta corsia di marcia (e, quindi, per aver originato una situazione di estremo pericolo, nel che si risolve il criterio della priorità della condotta), rispetto a quella di C, per avere tenuto una velocità non consona alla situazione ambientale, rilevante solo in termini di aggravamento delle conseguenze;
b) dalle evidenze istruttorie infatti è emersa l'ipotesi che il C. non avrebbe comunque potuto evitare l'evento e che doveva non di meno considerarsi che i danni riportati dai veicoli e gli esiti della collisione facevano desumere che una velocità adeguata avrebbe comportato conseguenze meno gravose.