I singoli condomini sono parti in causa nei giudizi inerenti al condominio

Commento a Sentenza della Cassazione sezione seconda n. 4436/2017 pubblicata il 21.2.17.
I singoli condomini sono parti in causa nei giudizi inerenti al condominio

Il Condominio è un ente di gestione sfornito di personalità giuridica e quindi i singoli condomini sono parte in causa nei giudizi ad esso inerenti a meno che non intervengano nel giudizio ovvero propongano successivo gravame, in via autonoma e con valide motivazioni, per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza ai danni dell'amministratore  

Martedi 28 Marzo 2017

In primo grado, un Condominio e l'assicurazione dell'impresa di manutenzione degli ascensori ivi installati venivano condannati in solido per la caduta accidentale di un individuo nel vano ascensore con conseguenti lesioni gravissime; proponevano, quindi, gravame l'amministratore e l'impresa manlevata con il risultato che unico responsabile veniva individuato nel Condominio condannato all'intero risarcimento del danno liquidato.

All'esito del secondo grado di giudizio e passata in giudicato la sentenza di condanna, alcuni Condomini dell'edificio coinvolto proponevano opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. ritenendo di nulla dovere poiché il condominio era composto da quattro scale ognuna indipendente dall'altra e con autonomo ascensore con la conseguenza che il Condominio doveva essere considerato parziale potendo quindi gli stessi agire ai sensi dell'art. 1123 c.c. commi 2 e 3 per la declaratoria di non essere tenuti al pagamento di quanto dovuto solo da parte degli abitanti la scala teatro del sinistro; in via subordinata veniva richiesta la dichiarazione di responsabilità del Condominio nella sua interezza e non solidalmente e nominativamente a carico dei singoli condomini che non potevano affatto essere chiamati a rispondere nel merito singolarmente.

L'opposizione di terzo è stata ritenuta inammissibile in quanto i condomini non possono essere considerati terzi rispetto alla situazione giuridica affermata e quindi difettano di legittimazione ad agire per l'opposizione stessa; tutt'al più vertendo la questione i rapporti interni tra i condomini ai fini del riparto delle spese.

Avverso quest'ultima statuizione della Corte d'Appello adita, è stato proposto ricorso per Cassazione dagli stessi Condomini denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 840 e 1117 c.c. in quanto erroneamente sarebbe stata considerata la scala D comune a quella coinvolta dal sinistro sulla base dei documenti depositati e rilevando anche errata la natura condominiale dell'edificio solo per la mancata eccezione dell'amministratore essendo i comproprietari contitolari delle sole proprie parti comuni.

Il Giudice di secondo grado, poi, avrebbe errato a ritenere l'amministratore rappresentante dei condomini di tutte le scale e non della sola ove la disgrazia si era consumata; ancora sarebbe stato mal interpretato l'articolo del Regolamento in tema di riparto delle spese per la manutenzione degli ascensori, non corretta la determinazione dell'onere della prova, mancante la pronuncia sulle istanze istruttorie ed, infine, si sarebbe configurata violazione dell'art. 111 Cost. sul diritto di difesa.

In special modo la Corte si è soffermata sul motivo addotto secondo cui ci sarebbe stata violazione, falsa applicazione di legge ed omessa ed illogica motivazione in relazione alla pronuncia d'inammissibilità dell'opposizione di terzo per mancanza di titolarità in capo ai condomini, per i quali, anche in virtù della configurazione del condominio coinvolto, sarebbe stato erroneo ritenere tutti i condomini titolari di tutte le parti comuni e che, di conseguenza, la costituzione dell'amministratore in giudizio in rappresentanza di tutti, non sarebbe stata rituale.

Da par loro gli Ermellini hanno rilevato che la legittimazione ad impugnare la sentenza con l'opposizione di terzo ordinaria ex art. 404, comma 1, c.p.c. presuppone, in capo all'opponente, la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza pronunciata tra altre parti (Cassazione n. 6179/09, Cassazione n. 8888/2010) ed ancora che il giudicato formatosi all'esito di un processo in cui sia stato parte l'amministratore fa stato anche nei confronti dei singoli condomini, pure se non intervenuti in giudizio, atteso che il condominio è ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini (Cassazione n. 12343/2002 e Cassazione n. 12911/2012).

In base a tali ragionamenti, la Suprema Corte ha quindi escluso la legittimazione ad agire con l'opposizione di terzo in capo agli istanti non essendo essi terzi rispetto alla situazione giuridica affermata nella sentenza passata in giudicato che riteneva il Condominio unico responsabile ed in quanto tale tenuto al risarcimento del danno.

Essendo stato citato in giudizio il Condominio nella sua interezza ed unitarietà ed essendosi l'amministratore costituito senza sollevare eccezioni in relazione alla carenza di legittimazione passiva, i condomini devono essere considerati a tutti gli effetti parti originarie rispetto alla lite conclusa con la sentenza impugnata con l'opposizione di terzo (Cassazione n. 10717/2011).

Gli opponenti, infatti, per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del Condominio rappresentato per tutti dall'amministratore avrebbero dovuto, se mai – come insegna Cassazione 16562/2015 - intervenire nel giudizio in cui la difesa è stata assunta dall'amministratore oppure avvalersi, in via autonoma, del gravame nei termini di Legge ivi adducendo la natura parziaria del condominio e la non appartenenza alla comunione della scala incriminata.

Peraltro, la Corte ha anche tenuto a specificare che la figura del condominio parziale è situazione configurabile per la sola semplificazione dei rapporti gestori interni alla collettività e per nulla incide sulla rappresentanza del condominio nella sua unitarietà in capo all'amministratore (Cassazione n. 2363/2012).

Allegato:

Cass. civile Sez. II Sentenza n. 4436 del 21/02/2017


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