Separazione coniugi: se si deve pagare il mutuo, niente assegno di mantenimento

Separazione coniugi: se si deve pagare il mutuo, niente assegno di mantenimento
Venerdi 13 Novembre 2015

Giudizio di separazione: il tribunale dichiara la separazione dei coniugi, respinge la richiesta di addebito e condanna il marito a corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento di 200,00.

La moglie propone appello chiedendo che le venga riconosciuto un assegno di € 1.300,00, oltre all'accoglimento della domanda di addebito; il marito propone appello incidentale reiterando la richiesta di addebito a carico della moglie e la revoca dell'assegno di mantenimento.

La Corte di appello respinge l'impugazione principale della moglie ed in accoglimento di quella incidentale del marito, dispone la revoca dell'assegno.

La moglie ricorre in cassazione, deducendo, tra l'altro, ex art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e in particolare dell'art. 156 c.c, relativamente alla statuizione sul mantenimento: secondo la ricorrente la Corte territoriale avrebbe completamente trascurato la stridente capacità reddituale delle parti, tenuto conto che il reddito mensile netto della ricorrente è di 1.400 euro a fronte del reddito mensile netto dell'ex marito di 2.600 euro.

La Corte di Cassazione, con l' ordinanza n. 22603 del 4/11/2015, ritenendo non fondata la suddetta censura, respinge il ricorso, in base alla considerazione che la Corte territoriale ha basato la decisione proprio su una puntuale comparazione dei redditi delle parti che, seppure non uguali, sono resi pressoché corrispondenti dalla circostanza per cui il marito è obbligato al pagamento di una rata mensile di mutuo pari a 990 euro, un mutuo che gli ha consentito di acquistare dall' ex moglie la metà della casa coniugale e ha consentito alla ricorrente di acquisire una casa di proprietà in cui abitare dopo la separazione.

La Corte di appello, quindi, correttamente ha dedotto che i redditi spendibili dai due ex coniugi sostanzialmente si equivalgono e consentono ad entrambi una vita dignitosa e non sostanzialmente dissimile da quella condotta in costanza di matrimonio, circostanze che escludono il diritto della ricorrente a un assegno di mantenimento a carico dell'ex marito.

Testo dell' ordinanza n. 22603

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