In data 2 settembre 2015 il MIUR ha diramato a tutti gli Uffici e Dirigenti scolastici la circolare n. 5336 contenente “Indicazioni operative per la concreta attuazione in ambito scolastico della legge 54/2006 – Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”.
Lo stesso Ministero precisa che la circolare si è resa necessaria a seguito delle molteplici segnalazioni di mancata ottemperanza, nelle scuole, della Legge 54/2006 che sancisce il diritto alla bigenitorialità; pertanto, affinchè sia garantito tale diritto ed entrambi i genitori, non più conviventi, possano occuparsi della istruzione dei propri figli, il Ministero ha ritenuto opportuno fornire al personale scolastico informazioni di ordine generale ed indicazioni operative in ordine alla corretta applicazione della disciplina sopra citata.
Naturalmente, si ricorda nella circolare, dal momento che la L. 54/2006 ha eliminato ogni residua discriminazione tra i figli nati nell'ambito del matrimonio e quelli nati fuori da esso, così garantendo la completa eguaglianza giuridica degli stessi, si deve intendere esteso il principio di bigenitorialità anche alle cosiddette "famiglie di fatto" (in cui i genitori dei minori non sono coniugati) in caso di affido congiunto dei figli da parte del Tribunale.
La circolare ribadisce il diritto del bambino a ricevere cure, educazione e istruzione da entrambi i genitori, anche se separati, e che entrambi i genitori hanno pari responsabilità genitoriale, ma al tempo stesso riconosce che ad otto anni dall'approvazione della legge sull'affido condiviso, questa non ha mai trovato una totale e concreta applicazione anche nella quotidiana ordinarietà della vita scolastica dei minori.
Per tale motivo, il Ministero vuole, con la circolare in commento, incoraggiare, favorire e garantire l'esercizio del diritto/dovere del genitore separato o divorziato o non più convivente, anche se non affidatario e/o non collocatario, di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli e conseguentemente facilitare agli stessi l'accesso alla documentazione scolastica e alle informazioni relative alle attività scolastiche ed extrascolastiche previste dal POF.
A tal fine, il Ministero individua, a titolo meramente semplificativo, alcune delle azioni amministrative che le istituzioni scolastiche possono porre in essere per favorire la piena attuazione del principio di bigenitorialità:
1) inoltro, da parte degli uffici di segreteria delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di tutte le comunicazioni - didattiche, disciplinari e di qualunque altra natura - anche al genitore separato/divorziato/non convivente, sebbene non collocatario dello studente interessato;
2) individuazione di modalità alternative al colloquio faccia a faccia, con il docente o dirigente scolastico e/o coordinatore di classe, quando il genitore interessato risieda in altra città o sia impossibilitato a presenziare personalmente;
3) attribuzione della password, ove la scuola si sia dotata di strumenti informatici di comunicazione scuola/famiglia, per l'accesso al registro elettronico, ed utilizzo di altre forme di informazione veloce ed immediata (sms o email).
4) richiesta della firma di ambedue i genitori in calce ai principali documenti (in particolare la pagella), qualora non siano in uso tecnologie elettroniche ma ancora moduli cartacei.