Scoperta di un documento decisivo e termine per proporre la domanda di revocazione

Scoperta di un documento decisivo e termine per proporre la domanda di revocazione

A mente del n. 3 dell’art. 395 cpc, le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado possono essere impugnate per revocazione anche se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non ha potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario.

Lunedi 27 Novembre 2017

Il termine per proporre la domanda di revocazione, come previsto dall’art. 325 cpc è di trenta giorni.

Nel caso di scoperta di un documento decisivo, da quando decorre il termine di trenta giorni per depositare la domanda di revocazione della sentenza? Dal momento in cui si è avuta la notizia dell’esistenza del suddetto documento o dalla data di apprensione materiale dello stesso?

La questione è stata affrontata di recente dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25490 del 26 ottobre 2017, la quale ha affermato che il termine decorre dal giorno in cui la parte ha avuto notizia dell’esistenza del documento ritenuto decisivo e non dalla materiale apprensione dello stesso.

IL CASO: La vicenda sottoposta al vaglio dei Giudici di legittimità nasce dal ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello che aveva dichiarato inammissibile la citazione con la quale veniva richiesta, ai sensi dell’articolo 395 n. 3 c.p.c., la revoca della precedente sentenza emessa dalla stessa Corte di Appello la quale aveva dichiarato l’usucapione di alcuni beni immobili a favore degli originari attori con condanna del ricorrente all’arretramento di una veranda coperta e all’eliminazione della sopraelevazione del tetto del loro fabbricato. Secondo la Corte territoriale nel giudizio di revocazione non era stata fornita la prova dell'osservanza del termine di trenta giorni per proporre la domanda di revocazione decorrenti dalla data della scoperta dei documenti posti a fondamento della domanda. La sentenza di secondo grado veniva impugnata in Cassazione sulla scorta di un solo motivo con il quale il ricorrente deduceva la “violazione e falsa applicazione dell'articolo 115 c.p.c. e conseguente violazione e falsa applicazione dell'articolo 398 c.p.c., comma 2, articoli 325 e 326 c.p.c.. Violazioni tutte in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, in quanto veniva ritenuta errata la decisione della Corte di Appello, la quale non aveva, secondo il ricorrente, tenuto conto del fatto che il giorno della scoperta o del recupero dei documenti posti a fondamento della domanda di revocazione era quello del rilascio delle copie autentiche da parte degli uffici della Provincia e che comunque nessuna contestazione era stata formulata dalle parti convenuti in revocazione sul punto e pertanto ai sensi dell’art. 115 cpc la data era stata dimostrata e conseguentemente la domanda di revocazione doveva essere ritenuta tempestiva.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione con la suddetta ordinanza ha dichiarato il motivo infondato e nel rigettare il ricorso ha evidenziato che:

1. l'impugnazione per revocazione di cui all’art 395 c.p.c., n. 3, relativa al recupero di documenti non potuti produrre nel giudizio conclusosi con la pronuncia della sentenza impugnata, deve essere proposta a pena d’inammissibilità, a norma degli articolo 325 e 326 c.p.c., entro trenta giorni dalla data dell'avvenuta scoperta dei documenti medesimi;

2. Incombe sulla parte che ha proposto la domanda, l'onere della prova dell'osservanza del termine, e quindi della tempestività, la quale deve indicare in citazione, a pena d’inammissibilità della revocazione, le prove di tali circostanze, nonché del giorno della scoperta o del recupero del documento (Cass., n. 2211/93; Cass., n. 5229/99);

3. nel caso di specie, con giudizio ponderato e attento, il giudice del merito, ha chiarito che la relativa prova di rilascio da parte della PA. dei documenti posti a fondamento della domanda di revocazione, era insufficiente a provare la data del recupero, posto che, ai sensi dell'articolo 395 c.p.c., n. 3 (ritrovamento di uno o piu' documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa forza maggiore o per fatto dell'avversario), il termine di impugnativa stabilito dall'articolo 326 stesso codice decorre dal giorno in cui la parte abbia avuto notizia dell'esistenza del documento assunto decisivo, e non gia' dalla data di materiale apprensione del documento stesso;

4. la prova relativa alla dimostrazione della data di verificazione dell'evento cui si correla la proposizione del gravame (articolo 398 c.p.c., comma 2) deve essere particolarmente rigorosa, soprattutto, quando si tratti di documenti esistenti presso la Pubblica Amministrazione, a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione;

5. È inconferente il richiamo al principio della "non contestazione" posto che la non contestazione riguarda fatti nella disponibilita' e non anche fatti che devono ancora essere accertati.

Allegato:
Cass. civile Sez. VI - 2 Ordinanza n. 25490 del 26/10/2017

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