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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano - Presidente -
Dott. PICARONI Elisa - Consigliere -
Dott. FALASCHI Milena - Consigliere -
Dott. SCALISI Antonino - rel. Consigliere -
Dott. SCARPA Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso ricorso 28467-2015 proposto da:
M.G., M.A., MO.AL., M.R., MA.GI., elettivamente domiciliati in ROMA, CIRC.NE TRIONFALE 123, presso lo studio dell'avvocato ANDREA DI RENZO, rappresentati e difesi dall'avvocato GLAUCO ORSITTO;
- ricorrenti -
Contro
P.M., P.A., in proprio ed in qualità di eredi di P.P., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA G AVEZZANA 1, presso lo studio dell'avvocato ORNELLA MANFREDINI, rappresentate e difese dagli avvocati ANDREA VERONA e NINO SCRIPELLITI;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 790/2015 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 28/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.
Preso atto che:
il Consigliere relatore dott. A. Scalisi ha proposto che la controversia fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata della Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo l'infondatezza del ricorso, giusti i principi espressi da questa Corte con le sentenze n. 2211/93 e n. 5229/99.
La proposta del relatore è stata notificata alle parti.
Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.
Il Collegio:
premesso che:
M.G., Mo.Al., M.R., M.A., Ma.Gi. con ricorso del 27 novembre 2015 hanno chiesto a questo Corte di cassazione la cassazione della sentenza n. 790 del 2015 con la quale la Corte di Appello di Firenze dichiarava inammissibile la citazione con la quale si chiedeva la revoca della precedente sentenza n. 88 del 2005 della stessa Corte di Appello che aveva dichiarato l'usucapione a vantaggio degli attori (i sigg. P.) di specifici beni immobili, condannato i sigg. M. Ma. all'arretramento di una veranda coperta e all'eliminazione della sopraelevazione del tetto del loro fabbricato sino al rispetto della distanza di metri 10 dal fabbricato degli attori. La revoca della sentenza stata chiesta ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 3. Dichiarava inammissibile la querela di falso presentata da M. e P.A., rigettava la domanda ex art. 96 c.p.c.. Secondo la Corte distrettuale, i sigg. M. Ma., che avevano chiesto la revoca della sentenza n. 88 del 2005 della Corte di Appello di Firenze, non avevano dato la prova dell'osservanza del termine di trenta giorni per proporre domanda di revocazione, decorrenti dalla data della scoperta dei documenti posti a fondamento della domanda e quindi della tempestività e dell'ammissibilità dell'impugnazione. ...
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