Premesso che la c.d. “legge obbligatoria RC Auto” è normata in modo tale da non consentire al danneggiato nessuna possibile opposizione da parte della Compagnia che assicura il veicolo, salvo il limite del massimale assicurato, all’Assicuratore resta a proprio carico il diritto di RIVALSA (SURROGA) previsto dai successivi articoli:
CODICE CIVILE - ART. 1916 DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL'ASSICURATORE
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, <“Coniuge”> dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o a affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali. NOTA: Il secondo comma è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale (21 maggio 1975, n. 117) per ciò che riguarda il non annoverare, fra le persone nei confronti delle quali non è ammessa la surrogazione, il “Coniuge” dell'Assicurato.
CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE - Art. 144. (Azione diretta del danneggiato)
1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione. 2. Per l'intero massimale di polizza l’impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione. 3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno. 4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.
Esaminiamo la RIVALSA in ambito R.C. AUTO “E’ quel diritto dell’Assicuratore di “recuperare” esclusivamente nei confronti del Proprietario del veicolo (limite legale in ambito RCA) quanto pagato a terzi per conto dell’Assicurato stesso, in conseguenza del pregiudizio arrecato e della mancata possibilità di rifiutare o di ridurre l’entità del sinistro (tutto da dimostrare), come previsto dalle condizioni di polizza”.
Pertanto la “rivalsa” è esperita dall’Assicuratore nei soli confronti esclusivi del Proprietario del veicolo che, a sua volta, può esercitarla sul Conducente responsabile, purché non “familiare”.
Di seguito i casi più frequenti di possibile “rivalsa”:
a) Conducente non abilitato alla guida a norma di legge (anche privo di patente) (*).
b) Veicolo utilizzato per esercitazioni alla guida, durante la guida dell’allievo, senza persona abilitata.
c) Veicolo con “targa in prova” senza osservazione delle norme di legge (uso esclusivo del titolare o suoi collaboratori).
d) Nel caso di autoveicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza l’osservanza delle disposizioni in vigore che ne disciplinano l’utilizzo.
e) Danni subiti dai trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità delle disposizioni vigenti (cinture di sicurezza, anche per i posti posteriori, se il loro numero è superiore alla Carta di Circolazione del veicolo).
f) Guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe (o sanzionato per rifiuto di sottoporsi ad alcoltest o visita medica). ed inoltre, possono essere soggetti a rivalsa i seguenti casi:
g) Circolazione dell’autoveicolo all’interno degli autodromi nelle zone riservate a prove (anche libere), competizioni sportive e gare.
h) Dolo del conducente.
i) Modifiche apportate alle caratteristiche dell’autoveicolo assicurato non indicate sulla carta di circolazione o sulla dichiarazione di idoneità alla circolazione ove prevista.
j) Dichiarazioni inesatte o reticenti e aggravamento del rischio (cambio di residenza).
(*) La eventuale guida in “temporanea menomazione o parziale immobilizzazione o durante la gravidanza” può rientrare fra i casi di possibile “rivalsa”.