Sì al risarcimento del danno parentale per i nipoti non conviventi col nonno

Sì al risarcimento del danno parentale per i nipoti non conviventi col nonno

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 29332 del 7 dicembre 2017 interviene in materia di risarcimento del danno non patrimoniale “da perdita del rapporto parentale” in relazione alla possibilità di riconoscere tale voce di risarcimento anche in favore dei nipoti non conviventi.

Martedi 19 Dicembre 2017

Il caso: In conseguenza del decesso di N., avvenuto a causa di un sinistro stradale dopo due giorni dall'incidente, agivano in giudizio, nei confronti di Z. (proprietario e conducente della vettura che aveva investito il N. mentre attraversava la strada) e della sua assicuratrice Zurich Assicurazione s.a., la moglie L.,, la figlia convivente N.P., in proprio e in nome e per conto della figlia minore A., nonchè il figlio N.E., in proprio e in nome e per conto dei figli minori .F. e M.

Il Tribunale accertava la quasi esclusiva responsabilità dello Z. nella determinazione del sinistro e condannava i convenuti, in solido, a risarcire il danno non patrimoniale in favore della L. e dei figli della vittima (liquidando al figlio non convivente un importo inferiore a quello riconosciuto alla figlia convivente) nonchè in favore della nipote A. (coabitante col nonno deceduto), mentre negava il risarcimento ai nipoti non conviventi col N.

La Corte d'Appello confermava la decisione del giudice di prime cure: in particolare, con riguardo alla posizione dei nipoti non conviventi F. e M., osservava che “la lesione da perdita del rapporto parentale subita da soggetti estranei al ristretto nucleo familiare come nel caso di specie è risarcibile ove sussista una situazione di convivenza, quale connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità delle relazioni di parentela anche allargate, solo in tal modo assumendo rilevanza giuridica il collegamento tra danneggiato primario e secondario".

F. e M propongono ricorso per cassazione, per quanto attiene alla loro posizione, contestando la decisione della Corte per avere negato loro il risarcimento del danno parentale in quanto nipoti non conviventi con la vittima; per i ricorrenti, infatti,  il rapporto tra nonno e nipote deve essere riconosciuto come "legame presunto che legittima il risarcimento per la perdita familiare", a prescindere dal rapporto di convivenza.

La Corte di Cassazione, nel ritenere fondato il motivo di impugnazione, precisa quanto segue:

- in caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta iure proprio dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale;

- il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza della relazione parentale, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno;

- il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, e di conseguenza non si può escludere automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto;

-  anche il legame parentale fra nonno e nipote consente di presumere che il secondo subisca un pregiudizio non patrimoniale in conseguenza della morte del primo (per la perdita della relazione con una figura di riferimento e dei correlati rapporti di affetto e di solidarietà familiare) e ciò anche in difetto di un rapporto di convivenza, fatta salva, ovviamente, la necessità di considerare l'effettività e la consistenza della relazione parentale ai fini della liquidazione del danno.

Allegato:

Cass. civile Sez. III Sentenza n. 29332 del 07/12/2017

Calcolo danno da perdita parentale

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.045 secondi