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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Presidente -
Dott. DI FLORIO Antonella - Consigliere -
Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -
Dott. SESTINI Danilo - rel. Consigliere -
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2039/2015 proposto da:
L.R., N.F., N.M., N.E., N.P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell'avvocato ENRICO CAROLI, rappresentati e difesi dall'avvocato VINCENZO PALTRINIERI giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
ZURIGO INSURANCE PLC, in persona del suo procuratore speciale Dott. M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CILIBERTI, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
e contro
Z.E.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 4445/2013 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 04/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto;
udito l'Avvocato MARCO ARIENTI per delega.
In conseguenza del decesso di N.M., avvenuto a causa di un sinistro stradale dopo due giorni dall'incidente, agirono in giudizio, nei confronti di Z.E. (proprietario e conducente della vettura che aveva investito il N. mentre attraversava la strada) e della sua assicuratrice Zurich Assicurazione s.a., la moglie L.R., la figlia convivente N.P., in proprio e in nome e per conto della figlia minore U.A., nonchè il figlio N.E., in proprio e in nome e per conto dei figli minori N.F. e M..
Entrambi i convenuti si costituirono in giudizio resistendo alle domande.
Il Tribunale di Milano accertò la responsabilità dello Z. nella determinazione del sinistro (fatto salvo un concorso colposo del N. nella misura del 10%) e condannò i convenuti, in solido, a risarcire il danno non patrimoniale in favore della L. e dei figli della vittima (liquidando al figlio non convivente un importo inferiore a quello riconosciuto alla figlia convivente) nonchè in favore della nipote A. (coabitante col nonno deceduto), mentre negò il risarcimento ai nipoti non conviventi col N.; riconobbe inoltre alla vedova e ai due figli della vittima il risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis (liquidandolo in Euro 1.000,00 per ciascuno), mentre negò alla L. il risarcimento del danno patrimoniale (fatto salvo il rimborso delle spese funebri). ...
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