La rinuncia al ricorso per cassazione dopo il deposito non comporta il pagamento da parte del ricorrente del doppio del contributo unificato. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25387, pubblicata il 26 agosto 2022.
Giovedi 22 Settembre 2022 |
IL CASO: La vicenda esaminata origina da una serie di ricorsi promossi da un notaio innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale avverso tre avvisi di accertamento con i quali l’Agenzia delle Entrate aveva tassato ai fini Irap i contributi versati dal professionista alla sua Cassa di Previdenza, ritenendoli costi non deducibili. I ricorsi venivano riuniti ed accolti dalla Commissione Tributaria Provinciale. Anche la Commissione Tributaria Regionale dava ragione al professionista la quale, chiamata a pronunciarsi sull’appello promosso dall’Agenzia delle Entrate lo rigettava, rilevando che i contributi previdenziali obbligatori versati dai notai alla Cassa nazionale del notariato devono ritenersi deducibili direttamente dal reddito professionale, incidendo perciò sulla determinazione sia del reddito imponibile ai fini IRPEF, sia del valore della produzione netta ai fini IRAP.
L’Agenzia delle Entrate, rimasta soccombente in entrambi i gradi del giudizio di merito, interponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale. Nelle more del giudizio di legittimità, l’amministrazione finanziaria rinunciava al ricorso, chiedendo che venisse dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese. La rinuncia al ricorso veniva motivata dall’Agenzia delle Entrate sul presupposto che sulla questione si era consolidato l’orientamento della Suprema Corte circa la deducibilità dei contributi previdenziali versati dai professionisti alle proprie casse.
LA DECISIONE: La Cassazione ha dichiarato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate inammissibile. I Giudici di legittimità nel condannare l’amministrazione finanziaria al pagamento delle spese del giudizio in quanto l'orientamento favorevole alla deducibilità dei contributi obbligatori versati da un notaio alla Cassa Nazionale del Notariato per finalità assistenziali e previdenziali si era già formato prima dell’instaurazione del ricorso per cassazione, ha dato atto dell’insussistenza dei presupposti per la condanna della ricorrente al pagamento del doppio del contributo unificato confermando sul punto il principio secondo il quale "in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica" (Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175; Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071).
Cassazione civile ordinanza n.25387 2022