La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 8480 del 5 maggio 2020 ribadisce quali caratteristiche e contenuto deve avere il ricorso per Cassazione affinchè possa superare il giudizio di ammissibilità.
Il caso: F.T. e V.F. convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Viterbo, C. s.p.a., F. s.p.a. e T. s.r.l.: il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d'appello di Roma rigettava il gravame; avverso tale decisione la F., anche quale erede del T. nel frattempo deceduto, propone ricorso.
La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso, esponendo quanto segue:
a) il ricorso è privo dell'esposizione, ancorché sommaria, dei fatti di causa, sostituita dalla riproduzione testuale dell'atto di citazione, del dispositivo della sentenza di primo grado, dell'atto di appello e del dispositivo della sentenza di primo grado;
b) il ricorso in esame va ascritto al genere dei c.d. ricorsi assemblati, ossia nei quali il luogo dell'esposizione dei fatti di causa è tenuto dalla mera interpolazione grafica o dalla testuale riproduzione degli atti dei gradi di merito: il ricorso redatto mediante assemblaggio è carente del requisito di cui all'art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., che non può, a fronte dell'utilizzo di tale tecnica, neppure essere desunto, per estrapolazione, dall'illustrazione del o dei motivi;
Contenuto ammissibile del ricorso: per soddisfare il requisito imposto dall'articolo 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Il ricorso per Cassazione deve contenere:
- l'esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito;
- il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa.
Cassazione civile ordinanza n.8480/2020