La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 635/2024 si pronincia in merito agli effetti di una notifica effettuata presso il difensore costituitoo anziché al difensore presso cui la parte ha eletto domicilio.
Il caso: La società Delta otteneva decreto ingiuntivo nei confronti della società Alfa Sas, per il pagamento del corrispettivo della fornitura di merci; Tizio, in proprio e quale legale rappresentante della società Alfa, proponeva opposizione eccependo che il credito portato dal decreto ingiuntivo doveva ritenersi estinto, per via di una clausola, sottoscritta da entrambe le parti.
Il tribunale rigettava l'opposizione, mentre la Corte d'Appello, che riteneva valida ed efficace la clausola in mancanza di un suo espresso disconoscimento, o meglio, di una querela di falso, accoglieva l'impugnazione.
La società Delta ricorre in Cassazione: Tizio, nel controricorso, eccepisce la nullità della notifica del ricorso per Cassazione, in quanto notificato non già al difensore presso cui egli aveva eletto domicilio, ma, per posta elettronica, all’altro difensore costituito.
La Cassazione, nel rigettare l'eccezione, ricorda in punto di diritto che:
a) la notificazione presso il domiciliatario ex art. 141 c.p.c. - al di fuori dei casi eccezionali in cui, nell'interesse del destinatario, è per legge esclusiva - ha carattere alternativo rispetto agli altri modi di notificazione;
b) pertanto, ove la parte sia rappresentata da due difensori, l'elezione di domicilio presso uno di costoro non priva la controparte delle facoltà di effettuare notificazioni all'altro difensore, stante la disposizione di cui all'art. 170, comma 1, c.p.c., secondo la quale, dopo la costituzione in giudizio, tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, cioè all'uno o all'atro dei procuratori costituiti, in caso di pluralità; e ciò a prescindere dal raggiungimento dello scopo.