Responsabilità sanitaria: la cartella clinica lacunosa non può danneggiare il paziente

Cassazione: ordinanza n. 15608 del 21/05/2026.
Responsabilità sanitaria: la cartella clinica lacunosa non può danneggiare il paziente

In tema di responsabilità sanitaria, per la Cassazione la difettosa tenuta della cartella clinica da parte del sanitario non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente, che può ricorrere a presunzioni quando la prova diretta risulti impossibile a causa del comportamento della controparte, in ossequio al principio di vicinanza della prova.

Venerdi 3 Luglio 2026

La pronuncia rafforza un indirizzo già consolidato in tema di riparto dell'onere probatorio nella responsabilità sanitaria, ribadendo che le lacune della documentazione clinica non possono essere valorizzate contro il paziente. L'ordinanza precisa inoltre che le tabelle di Milano, non avendo natura normativa, non vincolano il giudice nella liquidazione del danno morale, che deve comunque essere motivata in concreto. Si tratta di indicazioni rilevanti per la difesa del paziente ogni volta che la ricostruzione del nesso causale sia resa incerta da carenze documentali imputabili al sanitario.

Il caso

Tizia conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, il proprio odontoiatra, Dott. Caio, per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza di un lungo percorso di cure dentistiche, protrattosi per circa un decennio, che avevano avuto effetti invalidanti sull'apparato masticatorio e ripercussioni psicologiche. Nel corso degli anni la paziente aveva lamentato dolori persistenti, ascessi e infezioni ricorrenti, fino a quando, rivoltasi ad un altro sanitario, aveva scoperto di essere portatrice di gravi infezioni derivanti da cure canalari non correttamente eseguite.

In sede penale era stata accertata, con sentenza confermata in appello, la responsabilità del medico per lesioni colpose, con condanna generica al risarcimento del danno.

Instaurato il giudizio civile, il Tribunale disponeva una consulenza tecnica d'ufficio, le cui conclusioni si discostavano parzialmente da quelle rese in sede penale: la consulente civile riteneva infatti che, per il periodo antecedente al 1997, mancasse ogni documentazione clinica idonea a dimostrare la scorrettezza delle cure, e che il fallimento del trattamento fosse in parte riconducibile ad un fattore congenito della paziente. Su tali basi il giudice di prime cure riconosceva soltanto il danno morale, liquidato secondo le tabelle di Milano, respingendo la richiesta di rinnovazione della consulenza.

La Corte d'appello di Ancona confermava la decisione, ritenendo che la condotta imperita del sanitario fosse rilevante solo a partire dal 1998 e avesse inciso unicamente sull'invalidità temporanea, e non su quella permanente; riteneva inoltre irrilevante la diversa ricostruzione temporale operata in sede penale e valorizzava, a scapito della paziente, l'assenza di documentazione clinica per gli anni precedenti.

I motivi del ricorso

Tizia ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi:

  • violazione delle norme sui limiti di efficacia del giudicato penale nel giudizio civile, per non avere la Corte d'appello tenuto adeguatamente conto degli accertamenti svolti in sede penale in tema di responsabilità del sanitario;
  • violazione delle norme sulla consulenza tecnica, per non avere il giudice di merito rilevato le lacune e le omesse risposte fornite dalla consulente d'ufficio in sede di chiarimenti, con particolare riguardo alla quantificazione del maggior danno biologico, non patrimoniale e morale.

La decisione della Cassazione

La Corte accoglie il ricorso, ravvisando plurimi profili di carenza motivazionale nella sentenza impugnata.

In primo luogo, i giudici di legittimità rilevano che la Corte d'appello ha ingiustificatamente minimizzato la differenza, pur riconosciuta, tra il 1996 (anno indicato dai periti penali come dies a quo della condotta imperita) e il 1998 (anno individuato dalla consulenza civile), senza valutare l'incidenza di tale scarto temporale sul danno da invalidità temporanea relativo al periodo intermedio.

In secondo luogo, e sotto un profilo di maggior rilievo sistematico, la Cassazione censura un vero e proprio errore di diritto: la Corte territoriale ha considerato la carenza di documentazione clinica antecedente al 1997 come elemento probatorio a sfavore della paziente. I giudici di legittimità ribadiscono invece che:

  • la difettosa tenuta della cartella clinica da parte del sanitario non può mai pregiudicare, sul piano probatorio, la posizione del paziente;
  • in applicazione del principio di vicinanza della prova, strettamente connesso al diritto di difesa, il paziente può ricorrere a presunzioni ogni qual volta la prova diretta risulti impossibile a causa del comportamento della controparte;
  • tale principio opera non soltanto ai fini dell'accertamento della colpa del sanitario, ma anche per la ricostruzione del nesso eziologico tra condotta e danno.

La Corte censura inoltre la motivazione resa in relazione alle ulteriori conseguenze dannose e all'esclusione del danno psichico, ritenendola generica e priva di un effettivo confronto con gli accertamenti compiuti in sede penale. Quanto al danno morale, l'ordinanza ricorda che le tabelle del Tribunale di Milano non hanno natura normativa e non vincolano pertanto il giudice, che resta comunque tenuto a motivare in concreto la quantificazione operata.

Sulla base di tali rilievi, la Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 15608 2026

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