Responsabilità medica: il nesso di causalità  tra condotta omissiva ed evento di danno

Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 45399/2024.
Responsabilità medica: il nesso di causalità  tra condotta omissiva ed evento di danno

La condanna è severa. Omicidio colposo per medici e paramedici che, a diverso titolo, sono stati interessati dal e del ricovero di una paziente affetta da colite pseudomembranosa fulminante che muore causa di uno shock settico.

Venerdi 3 Gennaio 2025

Vengono condannati in primo grado l’operante del 118 per avere omesso di procedere al trasferimento immediato della paziente in ospedale stante il rifiuto di quella e dei suoi parenti; l’infermiera preposta al triage del p.s. per avere sottovalutato la gravità delle condizioni della paziente inquadrata come codice verde; il medico di guardia in servizio al p.s. per avere omesso di visitare con l'urgenza del caso la paziente non avendo rilevato la gravità delle sue condizioni; un medico per aver omesso una serie di accertamenti.

Dunque una ritenuta condotta omissiva a carico degli imputati determinata dalla perizia espletata in virtù della quale era stato osservato che la patologia, rara in un soggetto dell’età della deceduta (26 anni), era "esordita in forma subacuta e di difficile diagnosi e gestione". Quanto alle cause determinanti l'esordio e l'evoluzione di tale patologia - che solitamente (ma non sempre) si sviluppa per infezione batterica da "Clostridrium Difficile", agente patogeno a sua volta difficile (come indicato dallo stesso nome) da diagnosticare (almeno all'epoca dei fatti)-  la perizia non aveva fatto chiarezza.  Ma, a dire dei periti, la certezza giuridica o responsabilità del decesso non originava dal non avere rilevato il Clostridium Diffìcile nei reperti istologici cui ricondurre in termini di certezza la colite pseudomembranosa, quanto l'omissione di ogni tipo di indagine indotta dalla constatazione dei sintomi manifestati dalla paziente. Sintomi che avrebbero dovuto suggerire un percorso diagnostico che avrebbe consentito di individuare mediante successivi approfondimenti la causa della malattia, poi conclamata nella colite pseudomembranosa. 

Basandosi e condividendo questa ipotesi, i giudici di merito pervengono alla condanna degli imputati. In particolare la Corte d'appello pure condividendo il ragionamento del primo giudice si limita a dichiarare estinto il reato per prescrizione, confermando le statuizioni civili. Diversa la lettura della Cassazione penale che così può essere sintetizzata.

In quale modo e in base a che cosa  gli imputati avrebbero dovuto e potuto evitare l’evento se la stessa perizia non aveva individuato le cause di insorgenza e sviluppo della malattia che avrebbero permesso una adeguata valutazione di sussistenza del nesso causale fra le contestate condotte omissive e l'evento morte? Manca, sottolinea ala Corte di Cassazione, un giudizio di alta probabilità logica in ordine alla sicura idoneità salvifica della condotta doverosa omessa. Genericamente intesa questa omissiva condotta come  necessità di "effettuare i dovuti approfondimenti" ovvero di affrontare "un percorso di approfondimento diagnostico vantaggioso", atteso che “lo stato clinico della paziente sarebbe stato sottovalutato con sbrigativa formulazione di diagnosi di influenza intestinale”.

Ma il passaggio dove la Cassazione prende in modo più clamoroso le distanze dai giudici di emerito è quello dove con riferimento alla domanda "da quale momento poteva pretendersi dai sanitari intervenuti l'effettuazione di mirati accertamenti diagnostici", quelli -i giudici di merito- avrebbero condiviso il ragionamento adottato dai periti, sintetizzabile nella formula "prima si interviene e meglio è”.

La Cassazione penale con la sentenza in commento - preceduta da costante e pacifica giurisprudenza a fare data dalla sentenza Franzese (Sezioni Unite penali n. 30328/2002) ci dice che quando si tratta di accertare un reato per potere affermare il nesso di causalità  tra condotta omissiva ed evento di danno è necessaria la quasi assoluta certezza definita come “alto grado di credibilità razionale” che, con riferimento alla specifica attività sanitaria, assume idonea quella, se realizzata, atta a scongiurare o ritardare l'evento lesivo, come in concreto verificatosi, appunto con alto grado di credibilità razionale.

L'accertamento del nesso causale operato dai giudici del gravame di merito non sviluppa un adeguato giudizio di tipo induttivo, elaborato sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto, compiutamente argomentato e fondato su un attento scrutinio di dati indiziari, singolarmente e nel loro complesso e conseguentemente, non è stata offerta una ragionevole e convincente spiegazione in ordine alla concreta attitudine dei predetti dati ad incidere sul coefficiente probabilistico e statistico, sì da rendere elevato il giudizio di credibilità razionale che l'evento non si sarebbe verificato ove fosse stato adottato l'intervento omesso (c.d. metodo nomologico deduttivo).

Stante la già dichiarata estinzione del reato per prescrizione, statuizione che non è stata espressamente contestata dagli imputati ricorrenti, la sentenza impugnata viene annullata nei confronti di tutti i ricorrenti ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, con rinvio per nuovo giudizio, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Allegato:

Cassazione penale sentenza 45399 2024


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