RCA: messa in mora e negoziazione assistita non sono un “inutile doppione”

RCA: messa in mora e negoziazione assistita non sono un “inutile doppione”

Si segnala la sentenza n. 162 del 7 luglio 2016 della Corte Costituzionale, nella quale la Consulta fa chiarezza circa i rapporti tra la messa in mora della società assicuratrice ex art.22 legge n. 990/1969 e l’espletamento del preventivo esperimento della negoziazione assistita ex art. 3 primo comma, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132.

Giovedi 21 Luglio 2016

Il caso: nel corso di un giudizio civile avente ad oggetto il risarcimento di danni causati da circolazione stradale, richiesti dall’attore/danneggiato nei confronti della propria impresa assicuratrice, il Giudice di pace di Vietri di Potenza - accertato che l'azione era stata introdotta senza che l'attore avesse esperito il procedimento di "negoziazione assistita", prescritto quale "condizione di procedibilità della domanda giudiziale" dall'art. 3, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 - sollevava questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 3, ritenendo la suddetta questione rilevante, e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione.

Per il Giudice di Pac, infatti, la disposizione denunciata - introducendo una ulteriore "condizione di procedibilità", che si sovrappone alla "condizione di proponibilità" già prevista dagli artt. 145, 148 e 149 del D.Lgs. n. 209 del 2005, in tema di azioni risarcitorie del danno da circolazione di autoveicoli - sarebbe “del tutto irragionevole oltre che inutileed avrebbe "il solo fine di rinviare sine die l'inizio del contenzioso", con ciò, appunto, violando gli artt. 3 e 24 Cost”.

La Corte Costituzionale, pur ravvisando la rilevanza della sollevata questione, la dichiara, tuttavia, infondata nel merito: il giudice a quoerra nel ritenere che la negoziazione assistita sia un "inutile doppione" della cosiddetta "messa in mora" di cui agli artt. 145, 148 e 149 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209  e che, di conseguenza, essa irragionevolmente arrechi un vulnus al diritto di difesa, con il "rinviare sine die" la tutela risarcitoria di soggetti danneggiati da circolazione di veicoli e natanti”, per le seguenti ragioni:

  1. le due procedure citate,, lungi dal sovrapporsi inutilmente, hanno contenuto e assolvono funzioni diverse e, utilmente, complementari;

  2. da un lato, gli artt. 145, 148 e 149 del CdA prevedono, infatti, un meccanismo (che si sostanzia, appunto, nella messa in mora della compagnia assicuratrice, con la presentazione di una circostanziata richiesta risarcitoria), la cui ratio è quella di rafforzare le possibilità di difesa offerte al danneggiato, attraverso il raccordo dell'onere di diligenza, a suo carico, con l'obbligo di cooperazione imposto all'assicuratore "il quale, proprio in ragione della prescritta specificità di contenuto della istanza risarcitoria, non potrà agevolmente o pretestuosamente disattenderla, essendo tenuto alla formulazione di una proposta adeguata nel quantum";

  3. diversa, invece, è la finalità della "negoziazione assistita" introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 132 del 2014, che il successivo suo art. 3 ha reso obbligatoria: una tale "negoziazione" presuppone che (nel contesto della procedura di messa in mora) l'offerta risarcitoria non sia stata ritenuta satisfattiva dal danneggiato, ovvero che non sia stata neppure formulata dall'assicuratore;

  4. la tutela garantita dall'art. 24 Cost. - la quale non comporta l'assoluta immediatezza dell'esperibilità del diritto di azione - non è, dunque, compromessa dal meccanismo della negoziazione assistita, attesa la sua complementarità rispetto al previo procedimento di messa in mora dell'assicuratore, agli effetti dell'auspicata realizzazione anticipata, in via stragiudiziale, dell'interesse risarcitorio del danneggiato;

  5. peraltro, aggiunge la Corte, “non è sostenibile che la compresenza dei due istituti sia idonea a protrarre "sine die" l'esercizio del diritto di azione, attesa la brevità del termine ("non superiore a tre mesi", prorogabile solo "su accordo delle parti" per non più di trenta giorni) entro il quale deve essere comunque conclusa la negoziazione”.

Testo della sentenza n. 162

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