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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Paolo GROSSI Presidente
- Giuseppe FRIGO Giudice
- Alessandro CRISCUOLO "
- Giorgio LATTANZI "
- Aldo CAROSI "
- Mario Rosario MORELLI "
- Giancarlo CORAGGIO "
- Giuliano AMATO "
- Silvana SCIARRA "
- Nicolò ZANON "
- Giulio PROSPERETTI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, promosso dal Giudice di pace di Vietri di Potenza nel procedimento civile vertente tra Pinto Antonio e Cattolica Assicurazioni Società cooperativa a responsabilità limitata e D.S.S., con ordinanza del 27 luglio 2015, iscritta al n. 25 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 2016.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2016 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.
1.− Nel corso di un procedimento civile avente ad oggetto il risarcimento di danni causati da circolazione stradale, richiesti dal danneggiato nei confronti della propria impresa assicuratrice ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), l'adito Giudice di pace di Vietri di Potenza - premesso che dall'esame degli atti risultava che l'azione era stata introdotta senza che l'attore avesse esperito il procedimento di "negoziazione assistita", prescritto quale "condizione di procedibilità della domanda giudiziale" dall'art. 3, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 - ha ritenuto, di conseguenza, rilevante, e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione - ed ha, per ciò, sollevato, con l'ordinanza in epigrafe - questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 3, comma 1, del D.L. n. 132 del 2014, convertito, "relativamente alla parte in cui - disponendo "Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita" - sottopone la procedibilità della domanda giudiziale all'esperimento del procedimento di negoziazione assistita". ...
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