Si segnala una ordinanza particolare resa dal Tribunale di Bari in data 19/10/2015, nell'ambito di un giudizio di opposizione a D.I. in cui si discute dell'ammontare di un debito bancario, con cui il giudice designato dispone il rinvio della prima udienza per mancata attivazione della procedura di mediazione.
Il Tribunale, in accoglimento della eccezione, sollevata dall'attore opponente, di improcedibilità della domanda per omesso esperimento della procedura conciliativa ex art. 5 D.Lgs. n. 28/2010, ritenendola fondata in ragione della natura del rapporto (bancario) in contestazione, alla prima udienza assegnava alle parti gg. 15 per promuovere il procedimento di mediazione; invitava pertanto i difensori della parti di informare i propri assistiti delle conseguenze previste dalla legge in caso di mancata partecipazione al procedimento.
Con la medesima ordinanza – ed è questa la particolarità - il tribunale, nel fissare l'udienza di prosecuzione, nell'ipotesi in cui le parti non raggiungano un accordo, esplicita già l'intenzione di disporre una CTU contabile, sottolineando che tale incarico comporterà un aggravio di costi, “agevolmente superabile davanti al mediatore, attraverso l'esame congiunto dei valori dei tassi soglia vigenti e l'eventuale ricalcolo del dovuto nel contraddittorio delle parti.”
Contestualmente definisce i quesiti da sottoporre al perito d'ufficio, in una sorta di “anticipazione” non tanto della sentenza quanto del “modus operandi”, in relazione ai criteri di indagine, di valutazione e di quantificazione da porre a base della futura decisione.