Quando si realizza l'interversione del possesso ai fini dell'usucapione?

A cura della Redazione.
Quando si realizza l'interversione del possesso ai fini dell'usucapione?

Con l'ordinanza n.1411 del 22 gennaio 2021 la Corte di Cassazione chiarisce i presupposti in presenza dei quali si realizza l'interversione del possesso ai fini dell'usucapione.

Venerdi 29 Gennaio 2021

Il caso: A.P. e altri convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Cosenza, Tizio, Caio e Sempronia per chiedere accertarsi la nullità dell'atto di compravendita con cui Caio e Sempronia, qualificandosi proprietari per intervenuta usucapione di alcuni terreni appartenenti agli attori sulla base del titolo, li avevano trasferiti a Tizio; i convenuti si costituivano e proponevano domanda riconvenzionale di usucapione; il Tribunale accoglieva la domanda principale e rigettava la domanda riconvenzionale, ritenendo che non vi fosse la prova dell'usucapione.

La Corte d'appello di Catanzaro, nel confermare la decisione di primo grado,osservava che la proprietà degli attori era stata provata con la produzione dei titoli di proprietà mentre i convenuti non avevano fornito la prova del possesso ad usucapionem, che non poteva essere integrato dall'attività di pascolo del bestiame sui terreni, peraltro avvenuto non in modo continuativo ed indisturbato su terreni privi di recinzione.

Tizio, Caio e Sempronia ricorrono in Cassazione, lamentando, tra l'altro, la violazione dell'art.1140 c.c. e 1158 c.c. in quanto la corte di merito aveva erroneamente affermato il possesso dei proprietari dei terreni nonostante i medesimi fossero residenti in Canada ed avessero lasciato i fondi incolti e non recintati, limitandosi a pagare le tasse, costituire servitù ed autorizzare il taglio del bosco.

Per la Cassazione, la censura è inammissibile, richiamando, in materia di usucapione, i seguenti principi:

a) l'aver utilizzato il terreno per la coltivazione o per il pascolo del bestiame,in assenza di un atto apprensivo della proprietà è inidoneo al possesso ad usucapionem, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile,l'intento di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale,corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus;

b) l'interversione nel possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui, e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso;

c) la corte di merito si è adeguata ai principi di diritto in tema di onere della prova del possesso ed ha correttamente ritenuto che il pascolo del bestiame, peraltro su terreni privi di recinzione,fosse inidoneo ad integrare il possesso ad usucapionem, avendo i proprietari, benchè residenti all'estero continuato a possedere solo animo.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.1411 2021

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