Quando i controllori dei bus possono elevare le multe per divieto di sosta

Quando i controllori dei bus possono elevare le multe per divieto di sosta

Con l’ordinanza 30288, pubblicata il 14 ottobre 2022, la Corte di Cassazione si è pronunciata su quando i controllori dei bus possono multare gli automobilisti per il divieto di sosta.

Giovedi 27 Ottobre 2022

IL CASO: Un avvocato proponeva opposizione avverso due verbali di accertamento con i quali gli era stato contestata la violazione dell’articolo 157, comma 8 del Codice della Strada per aver sostato con il proprio autoveicolo senza aver azionato il dispositivo di controllo del pagamento della tariffa. Il ricorrente eccepiva, tra l’altro, la carenza dei poteri degli organi accertatori delle violazioni in materia di sosta in relazione al luogo dell’infrazione.

Il Giudice di Pace dava ragione all’avvocato, annullando entrambi i verbali impugnati. Di diverso avviso il Tribunale che, pronunciandosi sul gravame interposto dal Comune creditore, lo accoglieva riformando integralmente la decisione di primo grado. Il giudice del Tribunale riteneva valida le contestazioni oggetto dei due verbali impugnati, riconoscendo agli organi accertatori le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di sosta esercitabili su tutto il territorio comunale a norma dell’art. 17, commi 132 e 133, L. 127/1997, a prescindere dalle zone ad essi affidate.

Pertanto, il legale investiva della questione la Corte di Cassazione, deducendo fra i vari motivi, la violazione dell’art. 17, commi 132 e 133 L. 127/1997, per aver il Tribunale erroneamente disatteso l’orientamento di legittimità secondo il quale gli ispettori possono esercitare le funzioni di controllo sulla regolarità della sosta dei veicoli limitatamente alle aree in concessione all’azienda municipale dei trasporti cui essi appartengono e non, come nel caso di specie, per le violazioni consumate in altre parti del territorio comunale.

LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto fondato dalla Cassazione la quale lo ha accolto con rinvio al Tribunale di provenienza, in diverso magistrato, osservando che:

  1. l’art. 17, commi 132 e 133, L. 127/1997 ha attribuito ai Comuni la possibilità di conferire, con provvedimento del sindaco, funzioni di prevenzione ed accertamento delle infrazioni in materia di sosta ai dipendenti comunali o ai dipendenti delle società di gestione dei parcheggi, entro i confini delle aree oggetto di concessione;

  2. ai sensi del successivo comma 133, le stesse funzioni sono conferite al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, il quale può anche svolgere funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie di trasporto pubblico;

  3. la L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 68, comma 1, ha successivamente chiarito che l’art. 17, commi 132 e 133, L. 127/1997 "si interpreta nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera e) D.lgs. 285/1992, e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c." e che queste funzioni, "con gli effetti di cui all'art. 2700 c.c., sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco, previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali, nell'ambito delle categorie indicate dal citato art. 17, commi 132 e 133 della L. 127/1997".

  4. dalla lettera della norma si evince che il legislatore abbia inteso conferire agli ausiliari del traffico, ai fini di semplificazione dell'attività amministrativa, il potere di prevenire ed accertare infrazioni al codice della strada in ipotesi tassative;

  5. in presenza ed in funzione di particolari esigenze del traffico cittadino, quali quelle connesse alla gestione delle aree da riservare a parcheggio e l'esercizio del trasporto pubblico di persone, la disciplina ha previsto che determinate funzioni, obiettivamente pubbliche, possano essere eccezionalmente svolte anche da soggetti privati i quali abbiano una particolare investitura da parte della pubblica amministrazione, in relazione al servizio svolto, in considerazione "della progressiva rilevanza dei problemi delle soste e parcheggi" (Cass. 551/2009).

  6. mentre i dipendenti delle imprese gestrici di pubblici posteggi hanno poteri di accertamento e contestazione soltanto per le "violazioni in materia di sosta" e "limitatamente alle aree oggetto di concessione", per i soggetti di cui al comma 133 le funzioni di prevenzione e accertamento devono intendersi limitate alla "sosta nelle aree oggetto di concessione" alle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, ed "inoltre" alle ipotesi di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico", attribuite al personale ispettivo di dette aziende.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.30288 2022

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