Quale reddito considerare ai fini del riconoscimento dell'assegno di divorzio?

Quale reddito considerare ai fini del riconoscimento dell'assegno di divorzio?

Con l'ordinanza n. 651 del 14 gennaio 2019 la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi delle problematiche connesse al riconoscimento del diritto all'assegno divorzile in capo al coniuge più debole ed alla sua quantificazione.

Lunedi 21 Gennaio 2019

Il caso: la Corte d'appello, nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra C.G. e S.A.F., in parziale accoglimento del gravame della C., riformava la decisione di primo grado, ponendo a carico dello S. un assegno divorzile, in favore della ex moglie, di Euro 200,00 mensili (confermando le altre statuizioni concernenti il mantenimento dei figli minori), comparate le condizioni economiche dei due ex coniugi.

In particolare, la Corte territoriale rilevava che,

- dalla documentazione prodotta, emergeva la disparità di condizioni economiche degli ex coniugi, avendo la C. subito, dall'aprile 2013, più riduzioni delle ore lavorative, con riduzione dello stipendio in precedenza goduto (non essendo stata dimostrata dallo S. la copertura della riduzione stipendiale con gli ammortizzatori sociali "che in ogni caso non arrivano a coprire l'intero stipendio percepito in precedenza ed hanno durata limitata nel tempo"),

- l'ex marito, al contrario, godeva di una situazione "più stabile e florida", avendo dichiarato, nel 2013, un reddito lordo di circa Euro 49.000,00 ed avendo potuto acquistare (grazie anche ad un mutuo), dopo la separazione personale dei coniugi, un immobile in cui vive.

Avverso la suddetta sentenza, S. propone ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 e art. 2697 c.c., avendo la Corte territoriale fondato il proprio convincimento, in merito alla disparità reddituale tra i coniugi, su circostanze di fatto non vere, smentite dagli atti prodotti, comparando peraltro il reddito "lordo" percepito dal marito, in luogo di quello netto, con un reddito della moglie, percepito nel 2012, in una misura inferiore a quello dichiarato (1.600,00 e non 1.500,00).

La Suprema Corte, nel ritenere fondata la doglianza, preliminarmente ribadisce che:

1) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive;

2) il giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto;

3)  la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.

Sulla base dei suddetti principi, la Corte, nel caso di specie, osserva che:

  • le censure relative alla non omogeneità dei dati messi in comparazione a fine di valutare la situazione economico-patrimoniale dei due coniugi sono fondate: infatti, mentre per quanto riguarda il reddito della C. si è fatto riferimento a quello netto, il reddito esaminato dello S. è espressamente quello lordo;

  • sul punto, la Corte ricorda che "la valutazione in ordine alle capacità economiche del coniuge obbligato ai fini del riconoscimento e della determinazione dell'assegno di mantenimento a favore dell'altro coniuge non può che essere operata sul reddito netto e non già su quello lordo, poichè in costanza di matrimonio, la famiglia fa affidamento sul reddito netto ed ad esso rapporta ogni possibilità di spesa".

Allegato:

Cassazione civile Sez. I, Ordinanza n. 651 del 14/01/2019

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